POSTA DEI LETTORI

Salve Direttore Colombi, sono Dario Mancino, laureato in Economia Aziendale all'Università Federico II di Napoli, la contatto in quanto volevo sottoporle un quesito relativamente alla questione della tutela delle minoranze azionarie nelle società

La tutela delle minoranze

(Lettera del 9 novembre 2015)

Salve Direttore Colombi,
sono Dario Mancino, laureato in Economia Aziendale all’Università Federico II di Napoli, la contatto in quanto volevo sottoporle un quesito relativamente alla questione della tutela delle minoranze azionarie nelle società quotate. Sto studiando l’argomento, trovo che sia molto interessante e sebbene abbia letto parecchio in merito al tema in questione non riesco a dare una risposta a tale quesito: cosa possono fare gli amministratori indipendenti di fatto per tutelare le minoranze azionarie? Al di là delle funzioni di monitoraggio e controllo, quello che m’interesserebbe sapere è se ci sono delle azioni precise che gli indipendenti possono attuare in sede consiliare o in altre sedi, nel caso in cui essi siano in minoranza e vengano deliberate decisioni a favore della maggioranza o del gruppo di controllo, che possano in qualche modo ledere le minoranze.

In attesa di un suo eventuale feedback, La ringrazio e le auguro una buona giornata.

Cordiali saluti.

Dario Mancino

La nostra risposta

Ho interpellato l’avvocato Alessandra Stabilini (Studio NCTM di Milano) che fa parte del Comitato editoriale della Rivista. Ecco la sua risposta.

Nel nostro diritto societario il singolo amministratore non è, in effetti, dotato di poteri di reazione diretti con rilevanza esterna. Questi poteri sono affidati, nel nostro sistema, al Collegio Sindacale (o comunque all’organo di controllo), e includono tra gli altri il potere/dovere di riferire all’assemblea e di convocarla a questo scopo, il potere di denunciare le sospettate gravi irregolarità al Tribunale, il potere/dovere di segnalazione delle irregolarità alla Consob, e il potere di promuovere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. Ciò considerato, il Collegio sindacale è sicuramente l’interlocutore principale dell’amministratore che ritenga vi siano irregolarità che meritino il suo intervento. Il Collegio, peraltro, deve partecipare per legge a tutte le riunioni dell’organo amministrativo e ha quindi un potere/dovere di accertamento diretto delle eventuali irregolarità.”

Colgo l’occasione per augurarle buon anno e la saluto cordialmente
Enrico Colombi

Ricordiamo di scriverci a: [email protected]


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