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I diritti degli azionisti

Per la lettura del testo integrale di queste note, si utilizzi il seguente link“Focus on” del sito Ned.


Le motivazioni della Direttiva

Il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, è avvenuto con il Decreto Legislativo del 27 gennaio scorso pubblicato sulla GU n° 53, Supplemento Ordinario n. 43/L dopo estese consultazioni pubbliche e dopo l’acquisizione dei prescritti pareri di tre Commissioni Parlamentari. 
La Direttiva, nei suoi numerosi “considerando”, ha indicato dodici principali motivazioni per le proprie disposizioni, atte a consentirne il recepimento e l’armonizzazione negli Stati membri.


I passi avanti a tutela degli azionisti

Il Decreto emanato, in larga misura applicabile alle assemblee che saranno convocate dopo il 31 ottobre 2010, consente degli importanti progressi normativi e regolamentari a favore degli azionisti rappresentativi del “flottante” di società quotate, ad esclusione delle società cooperative, sulle quali si rinvia al successivo punto che richiama alcune “occasioni mancate”. 
Tali progressi, che direttamente favoriscono un sensibile miglioramento qualitativo della democrazia societaria per soggetti quotati e per i loro azionisti, sono identificabili in tre diverse aree temporali – prima, durante e dopo l’assemblea – e nei relativi diritti come segue:

Prima dell’assemblea

– diritto di soci rappresentanti il 5% del capitale (in precedenza era il 10%) di richiedere la convocazione di assemblea; 
– diritto di esauriente informativa preventiva, attraverso l’avviso di convocazione con contenuti ora ben più estesi ed analitici, nonché a mezzo di relazioni specifiche sui diversi temi all’ordine del giorno; 
– diritto di far motivatamente inserire punti all’ordine del giorno per soci detentori di almeno il 2,5 % del capitale, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea; 
– diritto di porre domande prima dell’assemblea e di ottenere risposte entro la data o in sede di assemblea; possibilità di utilizzo dei formati “domande e risposte” sul sito Internet e di risposte unitarie su argomenti comuni a più domande; 
– diritto di esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica prima dell’assemblea, se previsto dallo statuto e deciso dalla società, con modalità oggetto di regolamentazione della Consob entro sei mesi; 
– diritto di accedere al formato elettronico di tutta la documentazione assembleare (relazioni, bilanci, relazioni specifiche, modulistica per deleghe, etc.) sul sito Internet della società; 
– diritto di ottenere l’identificazione analitica dei soci che non abbiano preventivamente manifestato rifiuto al riguardo; tale diritto può essere esercitato solo da soci che rappresentino non meno della metà della percentuale di capitale richiesta per la presentazione delle liste di minoranza nell’elezione ex art. 147-ter del TUF per gli organi sociali; anche la società può autonomamente esercitare in ogni momento tale diritto facendo le necessarie richieste agli intermediari detentori delle informazioni; costi degli intermediari per tale servizio sono da regolamentare a cura della Consob entro sei mesi; 
– diritto di intervento all’assemblea in base alla “data di registrazione” nella quale il socio deve risultare come avente diritto, individuata dal Decreto nel settimo giorno lavorativo di mercato aperto precedente all’assemblea; 
– diritto di rilascio di delega per la partecipazione all’assemblea a soggetto liberamente prescelto, ovvero a soggetto individuato dalla società quale “rappresentante” atto a ricevere deleghe; il rilascio delle deleghe può essere previsto anche con modalità elettroniche; diritto alla sollecitazione delle deleghe prima dell’assemblea con procedure facilitate e semplificate rispetto al regime ora vigente;

Durante l’assemblea

– diritto di utilizzo di strumenti elettronici o di telecomunicazione per presenziare e/o votare nelle assemblee, nonché per documentare i lavori assembleari;

Dopo l’assemblea

– diritto di ottenere rendiconto del voto manifestatosi in assemblea, con pubblicazione entro 15 giorni dopo l’assemblea delle pertinenti risultanze delle votazioni sul sito Internet della società; 
– diritto di ricevere una maggiorazione del dividendo fino ad un massimo del 10%, se previsto statutariamente dalla società e se il socio è detentore di una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale (o alla minore % indicata dallo statuto), mantenuta in via continuativa, ed al di fuori di patti di sindacato o equivalenti, per un periodo non inferiore ad un anno; 
– diritto di conoscere analiticamente ed individualmente l’identità della compagine azionaria in qualsiasi momento e di pubblicazione dei dati così ottenuti sul sito Internet della società, a disposizione del pubblico.

I regolamenti attuativi

Il Decreto prevede l’emanazione di numerosi regolamenti attuativi da parte di Consob e di Ministeri (Grazia e Giustizia, Economia e Finanze ), dovuti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. I principali, con rispettivi riferimenti agli articoli del TUF se non diversamente specificato, sono descritti in dettaglio nel testo integrale. 

Nuove opportunità offerte alle società quotate

L’applicazione del Decreto offre una serie di apprezzabili opportunità per gli emittenti.

  • In primo luogo la fidelizzazione dell’azionariato con il quale diventa possibile intrattenere rapporti di trasparente interscambio informativo. Ciò è consentito ora dalla possibilità di conoscere analiticamente e in ogni momento (e non solo se viene distribuito un dividendo) l’identità degli azionisti, presupposto indispensabile per una comunicazione mirata e qualificata. Inoltre la relazione può essere migliorata provvedendo, sul sito Internet o con modalità similari interattive, ad una progressiva “educazione finanziaria” degli azionisti interessati a meglio conoscere l’oggetto del proprio investimento.
  • In seconda istanza, l’opportunità di intrattenere relazioni dirette con i piccoli azionisti, il c.d. azionariato retail, attraverso i mezzi già molto usati in Europa (club azionisti, guide azionisti, siti Internet dedicati). L’azionariato retail, infatti, è stato sempre alquanto trascurato dagli emittenti quotati, salvo che in “momenti di bisogno” quali le grandi privatizzazioni, la quotazione in Borsa, gli aumenti di capitale e similari. 
  • Risulta poi importante l’opportunità di anticipare modifiche statutarie nelle assemblee del primo semestre del 2010. Il Decreto identifica le modifiche statutarie che gli emittenti dovranno, ed in altri casi potranno, apportare ai propri statuti sociali per l’applicazione dei principali contenuti del Decreto stesso. 
    Molte di tali modifiche statutarie, soprattutto quelle facoltative, potranno essere oggetto di deliberazioni in 
    Assemblee già da convocare nella primavera/estate dell’anno 2010 per altri fini. Ciò consentirà di far conoscere la volontà innovativa dei C.d.A. nel prendere provvedimenti migliorativi dei rapporti con gli azionisti, volontariamente e con anticipo rispetto all’autunno 2010; saranno così comunicabili al mercato proposte di integrazioni allo Statuto ed al sistema di governance che non potranno che migliorare negli azionisti, individuali ed istituzionali, la percezione di nuovi strumenti moderni e raccomandati in Europa per un più efficace governo societario.
  • Infine l’opportunità di emettere azioni con dividendo maggiorato e conseguente stabilizzazione della compagine degli azionisti individuali. Si tratta di uno strumento innovativo a favore dei “piccoli” azionisti, disposti a conservare per non meno di un anno la titolarità delle loro azioni. Ciò richiede una modifica statutaria che delinei con chiarezza la misura della maggiorazione del dividendo (massimo 10%) e la durata di mantenimento delle azioni in portafoglio (non meno di un anno). Anche iniziative in tal senso e le conseguenti modifiche statutarie offrono agli emittenti l’opportunità di avviare un simile progetto di fidelizzazione e di conoscenza del proprio azionariato ( per partecipazioni non superiori allo 0,5% del capitale), già in occasione di prossime riunioni assembleari della primavera/estate 2010.

Le occasioni mancate dal Decreto

Peraltro, alla luce dei contenuti della Direttiva, si rileva che il suo recepimento comportante un aggiornamento e ammodernamento degli strumenti di tutela per i diritti degli azionisti in Italia, avrebbe potuto intervenire su una serie di tematiche che sono state purtroppo trascurate. Le “occasioni mancate”, in un contesto normativo però già profondamente innovato, sono le seguenti:

  • i diritti di azionisti delle Banche cooperative quotate in borsa;
  • l’identificazione più sistematica e periodica degli azionisti di società quotate, attraverso metodologie obbligatorie per società emittenti ed intermediari, almeno in occasione della convocazione di assemblee, con il conseguente utilizzo di semplici autocertificazioni da parte di azionisti precedentemente confermati tali dagli intermediari;
  • la puntuale identificazione del profilo e dei requisiti di indipendenza per il rappresentante nominato dalla società al fine di convogliare allo stesso le deleghe di soci;
  • la divulgazione pubblica ed analitica dei voti espressi in sede assembleare, anche per i fini di rendiconto ( di partecipazione e di votazione ) a mandati professionali rilasciati dal pubblico per la gestione di risparmio, indirizzato da investitori qualificati per conto di clienti verso società quotate in borsa.

Tutte queste tematiche sono analizzate in dettaglio nel testo originale contenuto nel Sito cui si rinvia per approfondimento.

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