Dura lex

Società sportive tra governance e strumenti di finanza partecipativa

Sono numerose le novità normative introdotte con la riforma dell’ordinamento sportivo fra le quali spicca anche l’obbligo di nomina di organi collegiali

Anna Sullivan/Unsplash

La riforma dell’ordinamento sportivo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel marzo del 2021 dei cinque decreti legislativi in attuazione della Legge delega n. 86/2019, interviene nel riordino delle disposizioni relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

In particolare in relazione alle società sportive professionistiche in tema di corporate governance è di rilevanza quanto indicato nel Decreto n. 36/2021 (art. 6). In relazione alla forma giuridica di costituzione (si direbbe, a pena di nullità) l’ente sportivo professionistico deve essere una società di capitali e, in particolare, una società per azioni o una società a responsabilità limitata (non sfugge che oramai i due paradigmi societari sono fortemente vicini e che la contrapposizione tra partecipazione capitalistica versus impronta personalistica è negli anni andata sfumandosi).

Organi collegiali

È obbligatoria la nomina del collegio sindacale, dunque di un organo di controllo sempre e comunque (a prescindere da soglie di reddittività o di occupazione), in composizione collegiale. Si deve quindi ritenere che il legislatore abbia posto attenzione sui profili di check and balance tra prerogative di gestione e presidi di controllo.

Gli enti sportivi professionistici devono avere come oggetto sociale lo svolgimento “esclusivamente” di attività sportive e quelle ad esse connesse o strumentali. Anche sotto questo profilo, la scelta del legislatore è stata di considerare l’attività sportiva materia così “sensibile” (per gli interessi economici sottostanti e le potenzialità di conflitti di interessi e per le componenti di coinvolgimento partecipativo dei tifosi), da non poter essere condivisa con attività diverse. Questa modalità di segregazione delle attività è tipicamente adottata dal legislatore quando vuole che il grado di vigilanza sia aumentato (si pensi ad esempio al mondo dell’intermediazione anche finanziaria).

Una componente quasi “social impact” o “benefit” emerge dalla previsione di destinazione di una percentuale degli utili “non inferiore al 10 per cento” a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote. All’autonomia contrattuale (non diversamente da quanto genericamente previsto dall’art. 1322 c.c.) è lasciata la possibilità di apporre un vincolo sulla circolazione delle partecipazioni. Un vincolo che potrà essere espresso in termini di prelazione o di gradimento o di lock-up, in ogni caso nel rispetto dell’art. 2355-bis c.c. (per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto). Si tratta, a parere di chi scrive, di una facoltà di vincolo, specificamente espressa dalla legge, che si indirizza (se resa operativa) ad una limitazione della contendibilità delle partecipazioni (salvo si tratti di società quotata).

Tifosi al centro

Altro presidio a favore degli stakeholders, che nel campo sportivo comprendono senz’altro i tifosi, è la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva. L’elezione ha luogo con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società.

Vi è dunque una riserva di delibera. Vale a dire che nell’esercizio delle prerogative del consiglio di amministrazione, questi (dopo aver disposto un regolamento di nomina dei membri dell’organo consultivo), qualora dovesse deliberare su “interessi specifici dei tifosi” dovrà ottenere obbligatoriamente il parere dell’organo consultivo, seppure poi potrà discostarsene. Non sfugge, peraltro, come in tal caso il tema sarà quello di valutare la responsabilità (ex art. 2392 e ss. c.c.) qualora il consiglio di amministrazione deliberi contrariamente ad un parere consultivo: senz’altro la delibera del consiglio di amministrazione dovrà essere espressamente motivata. Il presidente dell’organo consultivo (eletto al suo interno per maggioranza) ha il potere di assistere (verosimilmente senza diritto di voto e di intervento) alle assemblee dei soci: ossia nel luogo dove viene esercitato il potere sovrano.

Le società sportive professionistiche devono adeguare il proprio assetto societario alle citate disposizioni entro sei mesi data di entrata in vigore del decreto, fermo restando che le disposizioni (in materia di governo societario) del decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Gli strumenti di finanza partecipativa: i cripto-asset

Nella scorsa estate 2021, in pieno boom da blockchain e in un mercato calcistico sterilizzato dalla pandemia, abbiamo assistito a fenomeni diversi accomunati dalla medesima tecnologia e dal medesimo driver psicologico: il gaming su componenti collectibles e come tali destinate a divenire rare e quindi preziose.

Ci riferiamo al fenomeno di creazione di crypto-attività (o crypto-asset), ossia ad attività consistenti nella “rappresentazione digitale di valore o di diritti che posso essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga” (cfr. “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive 2019/1937/UE” c.d. proposta MiCa, art. 3, par. 1 (2).

Come sappiamo, all’interno del mondo dei crypto asset o token sono venuti emergendo i Non Fungible Token (NFT) che appunto si distinguono per la loro caratteristica di asset “unico e insostituibile”. E proprio gli NFT sono stati utilizzati come strumento innovativo di raccolta di finanza per così dire partecipativa da diversi club calcistici: parliamo ad esempio dei Fan Tokens del Paris Saint Germain e dei Fan Tokens dell’Inter, risorse digitali collezionabili, proposte dalla piattaforma Socios.com ai tifosi e coniate sulla blockchain di Chiliz, azienda leader nell’industria blockchain applicata allo sport e all’intrattenimento (si sono infatti aperte le fasi di “FTO” ovvero “Fan Token Offering” a prezzo fisso, prima dell’apertura al mercato).

Perché parliamo qui dei Fan Token? Perché a ben vedere essi rappresentano azioni virtuali che consentono la raccolta di denaro a vantaggio dell’ente sportivo e conferiscono diritti lato sensu partecipativi ai tifosi, sfruttando il bisogno emotivo ed emozionale dei tifosi di stringere un legame sempre più forte con il club di appartenenza. Una sorta appunto di finanza c.d. partecipativa. Il Fan Token premia la fedeltà dei tifosi, fornendo ai possessori diritti di voto in decisioni vincolanti, premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità in realtà aumentata, oggetti da collezione firmati, giochi e competizioni.

Lo scorso 12 novembre anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in partnership con Chiliz, ha annunciato il lancio del Fan Token $ITA sulla piattaforma di fan engagement Socios.com.

Non è forse questa nuova community, questa DAO (o, per esteso, Decentralized Autonomous Organization), che si muove secondo logiche indipendenti, una nuova forma di governance delle società sportive?

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