Editoriale

Parti correlate: un lungo cammino

Per meglio chiarire ai nuovi lettori che non fanno parte dell’Associazione, riprendiamo l’inizio dell’articolo del consocio Salvatore Bragantini pubblicato sul Corriere della Sera del 17 ottobre scorso: 
“Lo strapotere dei soci di controllo è la grande anomalia del nostro mercato finanziario che espone gli azionisti non rappresentati nella ‘stanza dei bottoni’ ad ogni sorta di angherie. Per rimediare a questa deplorevole situazione, una modifica del Codice Civile ha delegato la Consob, fin dal gennaio 2005, a dettare norme di comportamento nelle operazioni fra una società e le parti correlate, cioè quelle in grado di influire sulla volontà sociale”.

  • Il 24 dicembre 2004 il d.lgs. 310 ha introdotto con l’art. 2391-bis del codice civile, una specifica nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
  • Il 9 aprile 2008 la Consob presenta una prima versione di Regolamento su “Le operazioni con parti correlate”. 
  • Il 3 agosto 2009 la Consob presenta la revisione della prima versione del 2008. 

Il dibattito

Riassumiamo sinteticamente gli interventi pubblici più significativi. 

Ricordiamo in primo luogo quello di Rosalba Casiraghi sul Corriere Economia del 19 ottobre in cui riconosce che “in questi dieci anni dalla Legge Draghi, molto è cambiato nel governo delle società. ……Insomma i consigli hanno maggior dignità e con essi gli indipendenti, che devono non solo controllare i gestori ed evitare le interferenze dei soci, ma anche contribuire alla supervisione strategica … E ciò spiega che ci sia una spinta a negare in assoluto il ruolo degli indipendenti per fare prevalere sulla modernizzazione riformista cavilli giuridici di interessate retroguardie”.

L’1 novembre Paolo Montalenti, professore ordinario di Diritto Commerciale a Torino e consocio Ned, interviene su Il Sole 24 Ore con una chiara analisi ed alcune proposte di fondo così riassumibili: 
1.parere obbligatorio ma non vincolante degli amministratori indipendenti o dei consiglieri di sorveglianza per le operazioni con parti correlate rilevanti, con l’obbligo di analitica e puntuale motivazione della deliberazione in caso di parere negativo e i relativi obblighi di informazione; 
2.per le operazioni con parti correlate di minor rilievo, solo l’obbligo di informativa periodica al CdA e al Collegio Sindacale.

Il 3 novembre su “la voce info” Andrea Zorzi, avvocato e ricercatore presso l’Università di Firenze, ribadisce quanto segue: 
“Operazioni con parti correlate, conflitti d’interesse, strutture proprietarie chiuse e club ristretti di amministratori sono vizi endemici della borsa italiana. Chi ne soffre sono i piccoli azionisti e, con loro, l’economia nazionale, perché si alza il costo del capitale, che sconta gli abusi compiuti dai soci forti. È ancora in bozza un regolamento Consob che adatta e applica principi e procedure tratti dal diritto americano. È così in grado di rivoluzionare il trattamento delle operazioni che più si prestano a espropriare i soci di minoranza”.

Il 28 novembre Carlo Angelici , preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, interviene sul Sole24 Ore considerando opinabili alcune soluzioni previste nel documento Consob e sostenendo che sarebbe preferibile ricondurre il ruolo degli amministratori indipendenti a quello di controllo e non di decisione. È una posizione sostenuta da una parte del mondo della finanza che ci sembra riflettere interessi facilmente identificabili. La posizione di Nedcommunity è nettamente all’opposto ed è stata espressa in varie occasioni dalla Presidenza.  
“C’è una tendenza a relegare l’amministratore indipendente ad un ruolo di controllo passivo – sostiene Rosalba Casiraghi – dimenticando che egli contribuisce ad approvare le strategie, a valutare i rischi e soprattutto ad attribuire e revocare le deleghe agli amministratori delegati. Il controllo sull’operato di questi e sui loro eventuali conflitti d’interesse è solo uno dei suoi compiti e non può essere disgiunto dai precedenti senza che se ne indebolisca l’efficacia”

La lettera Ned alla Consob 
A seguito di un ampio dibattito interno, Il 30 ottobre Nedcommunity invia alla Consob una e-mail a firma del Presidente Rosalba Casiraghi in cui si manifesta l’apprezzamento per il miglioramento rispetto al primo Documento di Consultazione, esprimendo anche, tra l’altro, la soddisfazione per il recepimento di alcune precedenti osservazioni. 
La posizione NED risulta piuttosto netta. Ne evidenziamo qui di seguito i due punti considerati essenziali.

1. La previsione di partecipazione degli amministratori indipendenti alle trattative e alla fase istruttoria delle operazioni con parti correlate con la possibilità di formulare proprie osservazioni e il diritto di ricevere immediatamente le informazioni relative. 
Solo così si potrà ridurre l’asimmetria informativa tra gli esecutivi e gli indipendenti che potranno concorrere in modo consapevole e responsabile alla formazione della volontà del c.d.a. Nedcommunity considera “imprescindibile che la versione finale del regolamento non limiti in alcun modo quanto previsto sul punto nella bozza oggetto della consultazione“.

2. L’invito a compiere un’opera di semplificazione, specie per i gruppi e le società che adottino la governance duale, con riferimento alla ripartizione delle competenze sulla materia in discorso tra consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione, con accentuazione del ruolo del primo. 
Secondo Nedcommunity, infatti, dopo la riforma delle società “esiste comunque l’efficace supporto costituito dalle norme e dai principi generali dell’ordinamento in tema di gruppi, di conflitto di interessi e di obblighi di informazione“.

Seguono alcune osservazioni più specifiche: 

(a) “nel comitato degli indipendenti, previsto in vari punti della procedura, dovrebbe essere sempre inserito, se nominato, un amministratore eletto dalle minoranze”. Tra l’altro, ciò sarebbe coerente con l’articolo 148 del TUF e la proposta di modifica dell’articolo 37 del Regolamento Mercati, che entrambi testimoniano l’esigenza di rafforzare il ruolo di tale amministratore; 

(b) “l’identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione o sorveglianza, anziché essere oggetto di una scelta del consiglio, sarebbe meglio fosse ancorata unicamente al Codice di Autodisciplina”; 

(c) “la definizione “parti correlate” non dovrebbe essere rigidamente coincidente con quella definita nello IAS 24”, in quanto possono presentarsi nella pratica dei casi diversi in cui sia comunque ravvisabile la correlazione. Per converso, Nedcommunity ritiene “totalmente ingiustificato e incoerente escludere dall’applicabilità della disciplina i partecipanti a patti di sindacato sotto una determinata soglia”. 

Ci sembra comunque che Il cammino proceda e ci si augura che finalmente si raggiunga una meta accettabile. 

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