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Nedcommunity a Bankitalia sulla governance delle Banche

Il consulto NED


Il 23 gennaio scorso la Presidenza di Nedcommunity, dopo aver analizzato il documento per la consultazione in materia di organizzazione e governo societario delle banche sottopostole dalla Banca d’Italia ha trasmesso al Servizio di Vigilanza dell’Istituto alcune considerazioni dell’Associazione. 


Nedcommunity ha accolto con favore l’ipotesi di una revisione delle Disposizioni di vigilanza del marzo 2008, volta a fornire un quadro organico e aggiornato dei principi e delle best practices in materia di assetti di corporate governance, di funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e di ruolo degli amministratori, anche di quelli indipendenti. In generale, ritiene che le modifiche meritino grande apprezzamento, sia dal punto di vista tecnico, sia per la capacità di disciplinare con chiarezza una materia di oggettiva e grande complessità. 


Essa ha inoltre apprezzato la dichiarazione secondo la quale è rimessa all’autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzare gli obiettivi fissati nelle norme (Capitolo 1, Principi generali) e la declinazione, nell’Allegato 1, dei criteri di proporzionalità, che possono efficacemente guidare le banche nella valutazione dei profili di adeguatezza dei rispettivi modelli di governo. Ha anche condiviso la scelta di declinare in modo più puntuale le modalità concrete con cui i singoli principi devono essere applicati, ancorché ciò possa tradursi, per alcuni aspetti, nell’introduzione di regole dal tenore prescrittivo che possono rendere più ardua l’attuazione del modello di governance in funzione delle specificità aziendali e di assetto proprietario della singola banca. 


Allo stesso modo, Nedcommunity, condivide pienamente la funzione cruciale che viene assegnata al presidente (Capitolo 5) per garantire il buon funzionamento del consiglio nonché il grado di dettaglio delle linee applicative che ne tratteggiano il ruolo. 


Gli aspetti principali


In merito ai gruppi bancari (pag. 6 delle Disposizioni), si renderebbe opportuno esplicitare maggiormente in quale misura le nuove Disposizioni si applichino anche agli intermediari finanziari non bancari controllati. In particolare, sarebbe opportuno fornire un’indicazione di massima con riferimento alla composizione degli organi delle società che fanno parte del gruppo bancario, precisando se l’indicazione è o meno quella di promuovere anche per gli intermediari finanziari diversi dalle banche una composizione basata su criteri analoghi a quelli delle banche, fatto salvo il principio di proporzionalità, e se la coerenza dell’assetto complessivo di gruppo possa riferirsi anche alla necessità di semplificazione delle strutture societarie.


In ordine alle modalità di comunicazione ai soci (pag. 19 delle Disposizioni) andrebbe chiarito con quali strumenti il CdA deve dare conto agli azionisti delle specifiche esigenze rilevate in termini di composizione quali-quantitativa degli organi ai fini del processo di nomina. Tale specificazione appare di particolare rilievo per le banche non quotate, che spesso non ricorrono al voto di lista né pubblicano con anticipo le candidature. 


Con riferimento ai criteri di valutazione dell’indipendenza dell’amministratore da parte del consiglio, si apprezza il richiamo (nella nota 23) all’esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca; allo stesso tempo, l’importante riferimento alla delibera consiliare dalla quale deve risultare l’esame dei diversi profili di attenzione, che sembrano essere lasciati all’autonomia della banca, meriterebbe di essere inserito direttamente nel testo.


Nell’Allegato 2 si afferma che il comitato controlli interni e rischi deve supportare l’organo nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca. In proposito, la Direttiva 2013/36/UE appare più esplicita nell’indirizzare tale attività, ma non parla di strategia “di gestione” dei rischi e sembra rimandare ad una valutazione della coerenza tra prezzi e rischi. Sarebbe utile un chiarimento nelle Disposizioni su quale siano l’oggetto della verifica da parte del comitato e il livello di dettaglio dei controlli ad esso richiesti. 

Il consulto NED


Il 23 gennaio scorso la Presidenza di Nedcommunity, dopo aver analizzato il documento per la consultazione in materia di organizzazione e governo societario delle banche sottopostole dalla Banca d’Italia ha trasmesso al Servizio di Vigilanza dell’Istituto alcune considerazioni dell’Associazione. 


Nedcommunity ha accolto con favore l’ipotesi di una revisione delle Disposizioni di vigilanza del marzo 2008, volta a fornire un quadro organico e aggiornato dei principi e delle best practices in materia di assetti di corporate governance, di funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e di ruolo degli amministratori, anche di quelli indipendenti. In generale, ritiene che le modifiche meritino grande apprezzamento, sia dal punto di vista tecnico, sia per la capacità di disciplinare con chiarezza una materia di oggettiva e grande complessità. 


Essa ha inoltre apprezzato la dichiarazione secondo la quale è rimessa all’autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzare gli obiettivi fissati nelle norme (Capitolo 1, Principi generali) e la declinazione, nell’Allegato 1, dei criteri di proporzionalità, che possono efficacemente guidare le banche nella valutazione dei profili di adeguatezza dei rispettivi modelli di governo. Ha anche condiviso la scelta di declinare in modo più puntuale le modalità concrete con cui i singoli principi devono essere applicati, ancorché ciò possa tradursi, per alcuni aspetti, nell’introduzione di regole dal tenore prescrittivo che possono rendere più ardua l’attuazione del modello di governance in funzione delle specificità aziendali e di assetto proprietario della singola banca. 


Allo stesso modo, Nedcommunity, condivide pienamente la funzione cruciale che viene assegnata al presidente (Capitolo 5) per garantire il buon funzionamento del consiglio nonché il grado di dettaglio delle linee applicative che ne tratteggiano il ruolo. 


Gli aspetti principali


In merito ai gruppi bancari (pag. 6 delle Disposizioni), si renderebbe opportuno esplicitare maggiormente in quale misura le nuove Disposizioni si applichino anche agli intermediari finanziari non bancari controllati. In particolare, sarebbe opportuno fornire un’indicazione di massima con riferimento alla composizione degli organi delle società che fanno parte del gruppo bancario, precisando se l’indicazione è o meno quella di promuovere anche per gli intermediari finanziari diversi dalle banche una composizione basata su criteri analoghi a quelli delle banche, fatto salvo il principio di proporzionalità, e se la coerenza dell’assetto complessivo di gruppo possa riferirsi anche alla necessità di semplificazione delle strutture societarie.


In ordine alle modalità di comunicazione ai soci (pag. 19 delle Disposizioni) andrebbe chiarito con quali strumenti il CdA deve dare conto agli azionisti delle specifiche esigenze rilevate in termini di composizione quali-quantitativa degli organi ai fini del processo di nomina. Tale specificazione appare di particolare rilievo per le banche non quotate, che spesso non ricorrono al voto di lista né pubblicano con anticipo le candidature. 


Con riferimento ai criteri di valutazione dell’indipendenza dell’amministratore da parte del consiglio, si apprezza il richiamo (nella nota 23) all’esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca; allo stesso tempo, l’importante riferimento alla delibera consiliare dalla quale deve risultare l’esame dei diversi profili di attenzione, che sembrano essere lasciati all’autonomia della banca, meriterebbe di essere inserito direttamente nel testo.


Nell’Allegato 2 si afferma che il comitato controlli interni e rischi deve supportare l’organo nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca. In proposito, la Direttiva 2013/36/UE appare più esplicita nell’indirizzare tale attività, ma non parla di strategia “di gestione” dei rischi e sembra rimandare ad una valutazione della coerenza tra prezzi e rischi. Sarebbe utile un chiarimento nelle Disposizioni su quale siano l’oggetto della verifica da parte del comitato e il livello di dettaglio dei controlli ad esso richiesti. 


Nell’Allegato 2 si afferma che il comitato controlli interni e rischi deve supportare l’organo nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca. In proposito, la Direttiva 2013/36/UE appare più esplicita nell’indirizzare tale attività, ma non parla di strategia “di gestione” dei rischi e sembra rimandare ad una valutazione della coerenza tra prezzi e rischi. Sarebbe utile un chiarimento nelle Disposizioni su quale siano l’oggetto della verifica da parte del comitato e il livello di dettaglio dei controlli ad esso richiesti. 

Più in dettaglio


Sulla natura dell’organo con funzione di gestione, si prospettava da tempo un chiarimento da parte dell’Autorità di Vigilanza. L’attribuzione di tale funzione ad uno specifico organo del sistema di governance assume particolare rilevanza laddove si richiede che la funzione di gestione dei rischi (risk management) e la funzione di conformità alle norme (compliance) debbano essere collocate alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica. Come è noto, infatti, le banche hanno operato scelte non uniformi riguardo alla identificazione di tale organo, optando per la collocazione gerarchico-funzionale delle sopracitate funzioni alternativamente alle dipendenze del DG, dell’AD, del CdA. Al fine di ridurre il rischio di non conformità, potrebbe essere utile fornire una declinazione più precisa degli organi che possono essere investiti della funzione di gestione.


Riguardo alle caratteristiche qualitative dei membri degli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione – professionalità, diversificazione delle competenze e diversità – si propone di meglio distinguere le attese in termini di competenze individuali da quelle relative al consiglio nel suo complesso e si propone di riprendere quanto contenuto nei documenti di orientamento internazionali e, in particolare, in Comitato di Basilea, “Principles for enhancing corporate governance” 


Per la definizione di amministratore indipendente, si richiede alle banche di definire nei propri statuti un’unica definizione. Ciò potrebbe portare, nelle banche quotate, alla scelta tra definizione del TUF o del Codice di autodisciplina e/o definizioni diverse e più stringenti e, nelle banche non quotate, a scelte molto diversificate. 
Il proliferare di definizioni diverse, oltre al rischio di dover prevedere nuove modifiche a breve a seguito dell’emanazione delle norme attuative dell’art.26 del TUB, porterebbe a preferire che le Disposizioni si esprimessero su questo aspetto, indicando i criteri da seguire nella scelta. In particolare, si chiede di specificare meglio il significato di “unica definizione” e di chiarire se la richiesta coerenza con il ruolo assegnato agli indipendenti debba intendersi riferita a specifiche peculiarità dell’intermediario, quali, ad esempio, il suo assetto proprietario o la concentrazione delle deleghe gestionali, o se sia genericamente connessa con il ruolo dialettico, di garanzia e di monitoraggio sull’operato degli esecutivi, tipico degli amministratori indipendenti. 
Infine, potrebbe essere formulata l’indicazione che i criteri previsti dall’art. 2399 del Codice Civile, dall’art. 148, comma 3 del TUF e dai Codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (come peraltro richiamato all’art. 147-ter, comma 4, del TUF) possano essere considerati requisiti minimi essenziali per la definizione di indipendenza.


Quanto agli Amministratori non esecutivi previsti per le banche diverse da quelle di maggiori dimensioni e complessità operativa, secondo Ned essi dovrebbero acquisire, avvalendosi dei comitati interni laddove costituiti, informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo.


Ned sostiene poi che il Comitato per il controllo interno costituito in seno al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, svolgendo principalmente compiti ispettivi e di controllo, ha una natura diversa rispetto ai comitati di supporto all’organo con funzione di supervisione strategica ed ammette che, ove sussistano le condizioni, esso possa assolvere anche le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Va però chiarito se tale previsione vada interpretata nel senso che il comitato già previsto ha compiti più pervasivi e maggiori poteri rispetto al medesimo comitato nel modello tradizionale, o se debbano essere istituiti due diversi comitati, il che determinerebbe evidenti aggravi organizzativi e porterebbe nuovamente a diversificare i controlli che proprio in un sistema integrato trovano efficacia. Qualora si intendesse effettivamente proporre una duplicazione, sarebbe auspicabile creare in seno al consiglio di sorveglianza un comitato rischi che svolga esclusivamente un’attività di supporto sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali e di monitoraggio dell’attuazione di tale strategia, e che controlli che l’andamento della gestione effettivamente rispecchi le linee del piano. 


Per concludere, con l’Informazione al pubblico Ned riterrebbe opportuno che venisse chiarito meglio il contenuto dell’informativa e la periodicità relativa, nonché le modalità di comportamento delle banche che non dispongono di un sito web. Al riguardo, potrebbe essere richiamato quanto disciplinato nella Circolare 263/06, ove si dispone che le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati siano pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell’associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa). 


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