Dura lex

Le novità di diritto societario introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (cfr. art. 14, commi, 12, 13 e 14, Legge n. 183/2011): la disciplina del sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e la facoltà dell’organo di controllo di sostituirsi all’OdV previsto ex D. Lgs. n. 231/2001

La Legge n. 183/2011 (cd. di Stabilità 2012) ha modificato incisivamente l’attuale ordinamento societario, prevedendo due importanti trasformazioni degli attuali sistemi di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. Va rilevato che le disposizioni contenute nella suddetta legge entreranno in vigore a partire dal 1° gennio 2012
Il legislatore ha sostanzialmente inteso, da un lato, identificare nel sindaco unico l’organo di controllo – presente nell’attuale disciplina positiva esclusivamente nella forma pluripersonale – mantenendone inalterate tutte le caratteristiche e le prerogative e, dall’altro lato, consentire nelle società di capitali che le funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex Legge n. 231/2001 possano essere svolte, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo sulla gestione
Purtuttavia, la novella solleva – come rilevato da più parti1 – numerose criticità sia interpretative sia operative, determinate principalmente dalla asistematicità delle modifiche introdotte e dall’apparente assenza di un adeguato coordinamento logico con le altre disposizioni dell’ordinamento societario.


I. La disciplina del sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l. (cfr. art. 14, commi 13 e 14, Legge n. 183/2011)



I.1 Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.p.A. (cfr. art. 14, comma 14, Legge n. 183/2011) 
Con riferimento all’assetto dei controlli nelle S.p.A., la nuova formulazione dell’art. 2397 c.c. disciplina in maniera innovativa la composizione numerica del collegio sindacale. 
In particolare all’art. 2397 è aggiunto un nuovo ultimo comma il quale dispone che, qualora lo statuto lo preveda, quando i ricavi oppure il patrimonio netto sono inferiori ad un milione di euro, l’organo di controllo interno può essere composto da un unico sindaco, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 
Sotto questo profilo, giova anzitutto precisare che i parametri di cui al novellato art. 2397, ultimo comma, c.c. sono da considerarsi alternativi, nel senso che il mancato superamento anche solo di uno di questi consente la possibilità di configurare un organo di controllo unipersonale. 
La nomina del collegio sindacale pluripersonale rimane, invece, obbligatoria per le S.p.A. con sistema di governance tradizionale che superano entrambi i previsti parametri quantitativi – i.e. ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro – nonché per quelle che non avranno introdotto l’apposita deroga statutaria. La novella fa riferimento non più a un parametro di tipo “nominale” quale può essere la voce “capitale sociale” bensì a parametri di tipo “sostanziali reddituali e patrimoniali” quali sono la voce “ricavi” e la voce “patrimonio netto”: a livello operativo si tratta di capire se la modifica non incorra in difficoltà operative e riesca a soddisfare un adeguato presidio anche nel caso di società che si trovassero ad oscillare nei parametri tra un esercizio e l’altro. 
A tale riguardo, è importante precisare che, ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico, l’art. 2397, ultimo comma, c.c. obbliga i soci ad un ulteriore dovere di esercizio delle proprie prerogative statutarie e negoziali. Ed invero, questi ultimi dovranno decidere di modificare pattiziamente – mediante modifica dello statuto della società – la struttura dei controlli interni, prevedendo la “riduzione” del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico. 
In relazione ai casi di mancato superamento delle predette soglie sembra dunque potersi ritenere che lo statuto possa prevedere:

  • un sistema flessibile per la scelta dell’organo di controllo interno, rimettendo eventualmente all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta di adottare l’assetto monocratico o pluripersonale; ovvero
  • un sistema rigido, disponendo sempre l’adozione di un organo di controllo pluripersonale (obiettivo che potrebbe essere facilmente conseguito non modificando gli attuali statuti).


I.2 Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.r.l. (cfr. art. 14, comma 13, Legge n. 183/2011) 
La Legge di Stabilità 2012 modifica altresì quanto disposto dall’art. 2477 c.c. in tema di controlli nelle S.r.l.. 
Con riferimento alla nomina (obbligatoria) dell’organo di controllo interno, pur rimanendone inalterati i presupposti, il nuovo art. 2477 c.c. dispone che le S.r.l. debbano – in determinati casi – dotarsi di un sindaco unico. 
Conformemente con quanto già previsto per il collegio sindacale, il sindaco dovrà essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

  • è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ossia quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (cfr. art. 2477, comma 2, c.c.);
  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (cfr. art. 2477, comma 3, lett. a), c.c.); 
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (cfr. art. 2477, comma 3, lett. b), c.c.);
  • ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l’attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) (cfr. art. 2477, comma 3, lett. c), c.c.).


Il riferimento al sindaco unico è stato poi introdotto, in luogo del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:

  • la cessazione dell’organo di controllo interno per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cfr. art. 2477, comma 4, c.c.);
  • l’attribuzione della funzione di revisione all’organo di controllo interno, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (cfr. art. 2477, comma 5, c.c.);
  • il procedimento di nomina del sindaco al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge (cfr. art. 2477, comma 6, c.c.).


Diversamente, rimane inalterato il richiamo alle disposizioni delle S.p.A. in base al quale, nei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno, trovano applicazione le disposizioni in tema di S.p.A.. 
In ogni caso, in considerazione delle modifiche introdotte all’assetto dei controlli societari ed in virtù di una interpretazione logico-sistematica del dato normativo, si ritiene2 che il richiamo operato alla disciplina delle S.p.A. determini l’estensione alle S.r.l. della nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo nelle S.p.A. che impone alle società di dimensioni maggiori la nomina di un collegio sindacale pluripersonale.

I. La facoltà dell’organo di controllo di sostituirsi all’OdV previsto ex D. Lgs. n. 231/2001 (cfr. art. 14, comma 12, Legge n. 183/2011) 
La Legge di Stabilità 2012, in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, integra il D. Lgs. n. 231/2001, (cfr. art. 14, comma 12, Legge n. 183/2011) prevedendo l’inserimento, all’art. 6, del seguente comma 4 bis: “Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”. 
Con tale importante novità, il Legislatore ha quindi introdotto, a favore delle imprese, la facoltà di sostituzione dell’OdV, rispettivamente, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, da parte del collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo sulla gestione.



Sulle sopracitate novelle legislative, i primi commentatori e gli operatori (ci si riferisce in particolare a sindaci e membri degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001) sembrano essere fortemente critici. 
Ed invero, quanto alla novità del sindaco unico, i sindaci e con loro l’associazione di categoria dei dottori commercialisti hanno espresso importanti perplessità “rispetto ad un presidio di legalità che, proprio nella sua struttura collegiale, trova uno dei propri punti di forza, a tutela degli interessati dei terzi e delle minoranze3. La conseguenza è che un solo sindaco dovrebbe poter controllare l’intera gestione contabile e la sostanziale correttezza amministrativa di una società (che sia all’interno di certe soglie di valore di ricavi e di patrimonio netto). 
Quanto alla facoltà dell’organo di controllo di sostituirsi all’OdV previsto ex D. Lgs. n. 231/2001 sia sindaci che membri degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 evidenziano, in modo del tutto condivisibile, l’inconciliabilità delle competenze richieste ai propri membri, delle funzioni e delle responsabilità connaturate a tali due organi. La conseguenza in questo caso è che i membri dell’organo di controllo dovrebbero “formarsi” e acquisire le competenze oggi maturate dai soggetti che fanno parte dell’OdV. 
In ogni caso, considerato che le norme lasciano invariate la serietà dei controlli che il mercato si attende e le conseguenti responsabilità che gravano sui soggetti incaricati di quei controlli, sembra potersi ritenere che l’obiettivo sotteso alle sopradescritte novelle legislative – consentire un risparmio di costi ed oneri alle imprese – non possa essere in alcun modo realizzato riducendo il numero di sindaci ovvero eliminando l’OdV. Una adeguata remunerazione va parametrato non in base al numero dei componenti ma alla tipologia dei rischi che si presidiano e alla qualità e quantità dell’attività di controllo che va posta in essere. 
Si rileva che la modifica appare essere stata introdotta in modo veloce e lascia perplessità. Non è stata preceduta da documenti di consultazione (come invece opera Consob peraltro con riferimento a normativa secondaria) pur incidendo sul codice civile. L’emendamento si inserisce in un alveo ampio di interventi (la Legge di Stabilità) che tratta temi disomogenei tra loro ed è rubricato “Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini”. Viene da chiedersi se effettivamente si ridurranno gli oneri amministrativi. Viene da chiedersi se la riforma riesca, mediante l’istituzione di un organo di controllo monocratico, a “riparare” le imprese dalla situazione di difficoltà economica e dai vari strumenti di risoluzione della crisi di impresa.

Note

1. Per quanto concerne le novità connesse al sindaco unico si veda ex multis l’introduzione della Nota interpretativa La disciplina del collegio sindacale e del sindaco e nelle S.r.l. alla luce della legge di stabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, novembre 2011, dove si legge che il CNDCEC, non ritiene condivisibili né la ratio, né le modalità di un simile intervento normativo. Con riferimento alla possibilità di fare svolgere le funzioni dell’OdV al Collegio Sindacale si rimanda invece all’articolo Legge di stabilità: l’impatto sulla corporate governance delle società di capitali, di Gabriella Opromolla, 18 novembre 2011, rinvenibile al seguente sito internet www.diritto24.ilsole24ore.com .

2. Cfr. Nota interpretativa La disciplina del collegio sindacale e del sindaco e nelle S.r.l. alla luce della legge di stabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del novembre 2011.

3. Cfr. Nota interpretativa La disciplina del collegio sindacale e del sindaco e nelle S.r.l. alla luce della legge di stabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del novembre 2011.


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