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La nuova normativa sul Bilancio di Esercizio

Nel corso del 2017 è stata pubblicata la quinta edizione del volume di Ferdinando Superti Furga “Il bilancio di esercizio italiano, secondo la normativa europea” (Giuffrè Editore) e, nello scorso ottobre, si è svolto un convegno dedicato allo stesso

di Franco Morganti (*)

Il Convegno del 18 ottobre all’Assolombarda a Milano

Nel corso del 2017 è stata pubblicata la quinta edizione del volume di Ferdinando Superti Furga “Il bilancio di esercizio italiano, secondo la normativa europea” (Giuffrè Editore) e, nello scorso ottobre, si è svolto un convegno dedicato allo stesso argomento.
Cercheremo di esporre in sintesi gli interventi al convegno in relazione alle ipotesi svolte dal volume.
Il volume tiene conto nel suo aggiornamento del recepimento della Direttiva comunitaria 2013/34/UE avvenuto con D.Lgs. 139/2015 entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Ma non a caso il prof. Superti Furga, che ha curato l’introduzione e le conclusioni anche del convegno, ha chiamato a trattare i tre temi principali di innovazione della legislazione il prof. Luigi Arturo Bianchi per l’informativa esterna di impresa costituita prevalentemente dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, il prof. Alessio Lanzi per il falso in bilancio e la dott. Rosalba Casiraghi per le funzioni di controllo, viste nel più ampio contesto della corporate governance.
Vedremo dunque separatamente questi tre temi partendo dal volume.
I due modelli della nota integrativa e la relazione sulla gestione, redatti con linguaggio prevalentemente discorsivo, assolvono alle seguenti funzioni: una funzione descrittiva, per una maggiore comprensione dei valori di bilancio, una funzione informativa, per una pubblicazione di alcuni dati che non possono essere contenuti nei modelli contabili e una funzione esplicativa, per una maggiore intelligibilità del bilancio di esercizio con esplicazione anche delle ipotesi assunte per la gestione futura.

I tre temi innovativi della norma

Luigi Arturo Bianchi considera che non grandi cambiamenti derivano dalla riforma se non un più rigoroso criterio generale di valutazione, come ad esempio sull’avviamento, oggetto di attenzione maggiore, soprattutto trattandosi di beni intangibili. Quanto al codice di autodisciplina, dove si tratta in particolare di sostenibilità ambientale, sembra il programma dei 5 Stelle, ad esempio con attenzione alla sorte delle pecore nelle imprese di abbigliamento o nei subappalti.
Resta aperto il problema delle società di persone, ora di moda, ma ancora in regime di opacità, perché non tenute al deposito del bilancio presso il registro delle imprese.
Infine il rendiconto finanziario: ci sono molti modi per farlo, ma almeno quando si tratta dei derivati pretende la valutazione dei loro effetti finanziari.

Superti Furga riprende il discorso di Bianchi per aggiungere che il bilancio ha per destinataria la società civile. E’ il vero che si contrappone al falso. Basta riprendere il 3°, 4°, 5° comma dell’articolo 2423 cc. E’ la prevalenza della sostanza sulla forma. E sintetizza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale con la nozione di intelligibilità.

Per venire al secondo tema, quello del falso in bilancio, non è tanto dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE che esso è cambiato nella legislazione italiana, quanto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.
La letteratura economico-aziendalistica tradizionalmente suddivide i valori economici di bilancio in valori certi, valori stimati e valori congetturali. La particolare natura dei valori congetturali e la loro sicura presenza nei bilanci di esercizio rende particolarmente complesso stabilire con sufficiente sicurezza la verità o la falsità del bilancio, cioè la sua idoneità a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della gestione riferita all’ esercizio.
Gli aspetti innovativi della nuova disciplina sono l’inserimento delle false comunicazioni sociali tra i reati di pericolo, il fatto che è stato espunto il lemma ancorché oggetto di valutazione dalle false comunicazioni sociali e l’eliminazione delle franchigie quantitative di punibilità. Per finire poi alla sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione, ove si afferma che “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’emissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati, o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente di tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione”.

Per Alessio Lanzi Il falso in bilancio è il cuore del diritto penale dell’economia. Basti ricordare che è caduto un governo per un fatto penale-economico (tributario). Conviene ricordare che nel 2002 la maggioranza era di destra e cambiò tutto l’assetto della legislazione sul falso in bilancio. Nel 2012 con la sindrome delle leggi ad personam della precedente maggioranza, si cambiò registro almeno per le quotate, finchè nel 2015 si arrivò a una vera e propria nuova normativa. Restò il problema dei fatti “non rilevanti” che non era una questione delegabile e invece la si affidò alla giurisprudenza. Il sistema anglosassone, quando sancisce un diritto, non invoca una legge. Così si è introdotta una tolleranza, che non è una franchigia: il fatto non rilevante non c’è più. Ci voleva una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 27 maggio 2015 per superare la lettera della legge. Ma bastava il codice penale.

Il terzo tema è quello dei controlli interni.
Superti Furga individua tre cause delle crisi: il fallimento del mercato, quello degli Organi di vigilanza, quello degli Organi interni di controllo e più generalmente di corporate governance.
La recente legislazione sancisce la prevalenza della sostanza sulla forma. E stima che la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale si possa sintetizzare con la nozione di intelligibilità.

Un sistema articolato di regole presiede ed orienta le funzioni di controllo il cui oggetto è lo svolgimento dell’attività di gestione, che ai fini delle attività di controllo può essere riassunta nelle fasi: il rapporto tra i fatti aziendali e i documenti che li rappresentano, la rilevazione dei documenti amministrativi nella contabilità sistematica e la formazione del bilancio, la derivazione del bilancio dalla contabilità e le determinazioni di fine esercizio.
Naturalmente i compiti sono articolati diversamente a seconda dei sistemi di amministrazione vigenti: quello tradizionale, in uso prevalente in Italia, quello dualistico, più diffuso in Germania e quello monistico, in uso prevalente nel sistema anglosassone.

Rosalba Casiraghi si chiede come mai con tutti i controlli esistenti sono successi così tanti casi aziendali di crac. C’era la teoria che i sindaci non servono a niente quando le cose vanno bene, ciò che è profondamente sbagliato. In che cosa si compendia la cultura della sostanza? In tre cose: ragionevolezza, conformità ed efficacia. E questo in tutte le procedure che consentono di arrivare a un bilancio veritiero.
Più che parlare di progetto di bilancio, sarebbe meglio parlare di proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(*) Franco Morganti, Coordinatore editoriale ([email protected]).


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