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IAS 24 e Regolamento CONSOB: un’occasione mancata

Le nuove norme

In questi giorni le imprese che stanno completando i documenti contabili da rendere disponibili ai soci si trovano a fronteggiare un problema non irrilevante: la disclosure dei contratti effettuati con parti correlate. 

Nella redazione di tali documenti le società quotate devono applicare le norme cogenti in materia di bilancio: IASB – IAS 24 – CONSOB – delibera 17221 del 12/03/2010 e, limitatamente alle banche e finanziarie soggette al controllo di Banca d’Italia, le norme contenute nelle Istruzioni di Vigilanza.

Considerando le diverse norme che i dirigenti preposti devono rispettare ancora una volta, l’Italia non ha perso l’occasione per complicare una normativa che rispondeva a esigenze di trasparenza e di facilità di controllo vanificandola quasi totalmente.

In ordine cronologico, lo IAS 24 è stata la prima normativa che le società quotate hanno dovuto applicare a seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo 1606/2002 e l’introduzione degli IFRS/IAS applicabili ai bilanci in vigore al 31.12.2005.

Lo IAS 24 ha lo scopo d’evitare effetti di tunnelling, ovvero di trasferimento occulto di risorse aziendali a danno dei soci che non esercitano attività dirette di controllo sull’entità mediante pratiche non corrette quali, per esempio, contratti a prezzi superiori a quelli di mercato o con costi di intermediazione e consulenza non giustificati dalla transazione sottostante, oppure sottoprezzati rispetto al valore di mercato.

Nel Dicembre 2009, in ragione delle richieste degli utilizzatori dei bilanci, lo IASB emetteva una nuova versione del principio semplificando e meglio chiarendo taluni elementi identificativi delle parti correlate, ovvero i soggetti che in ragione di condizioni oggettive o soggettive dovevano intendersi incisi dalla normativa e prevedendo un’eccezione per la disclosure di talune partecipate statali. 

Il 19 luglio 2010 veniva omologata la nuova versione dello IAS 24, mentre la pubblicazione in GUCE era del giorno successivo. L’effetto della nuova normativa era differito agli esercizi che iniziavano dopo il 31 dicembre 2010.

Il novellato IAS 24 poneva maggiormente in luce l’influenza (attiva o passiva) che soggetti vicini a un “soggetto chiave” (cioè di persona in grado anche solo per presunzione d’influenzare le decisioni dell’impresa) possono esercitare su costui. 

Con questa visione lo IASB aveva ampliato il concetto di “parte vicina” dai “parenti stretti” della vecchia versione a soggetti che potevano influenzare in qualsiasi modo le decisioni.

Elemento base diveniva pertanto il soggetto che doveva dichiarare (self-assessment) le persone che avrebbero potuto influenzarlo nell’esecuzione del proprio mandato.

Importante sottolineare che lo IASB non modificò in alcun modo le precedenti richieste in termini di valori, per cui la disclosure doveva essere applicata a qualsiasi contratto (senza rilevanza di importo) eseguito dall’impresa che emetteva il documento contabile e la parte correlata. E ciò proprio al fine d’obbligare il management a comportarsi con trasparenza e correttezza indifferenziata nei confronti di tutti gli azionisti, anche e soprattutto verso coloro che non sedevano nelle cosiddette “stanze del bottoni”.

Quando la Consob iniziò a studiare una normativa similare, grande fu l’aspettativa degli addetti ai lavori in merito ad eventuali modifiche migliorative che la sua esperienza doveva portare alla normativa IAS/IFRS. Così quando, dopo alcuni anni di complessa gestazione, il 12 marzo 2010 la Consob ha finalmente approvato il Regolamento “recante disposizioni in materia di parti correlate” (delibera n. 17221), dando così attuazione ai generici principi dell’art. 2391 bis, c.c. come era stato introdotto a fine 2004, i timori evidenziati da taluni si rilevarono fondati. 

Ci sono voluti più di cinque anni per introdurre in Italia una disciplina sulle operazioni con parti correlate, il che dimostra una volta di più l’italica incapacità di produrre normative coerenti e coordinate a causa, sia di normative diluite nel tempo, sia di miopia del legislatore che con eccessiva burocratizzazione riesce sempre a creare complicazioni per lo svolgimento dei compiti delle società rendendo meno facilmente utilizzabili le informazioni e vanificando la trasparenza che lo IAS 24 chiedeva con esenzioni e limiti di disclosure troppo elevati.


Confronto con la precedente normativa

Nel confronto tra le due normative, Il primo punto che non riteniamo corretto è che, mantenendo la definizione precedente, la Consob non ha recepito la novellata definizione di parte correlata. E purtroppo non si tratta di una questione di lana caprina. Il rispetto delle norme va considerato sempre sotto due diversi aspetti: il primo formale, il secondo sostanziale. Solo il completo soddisfacimento di ambedue rende trasparente e corretto il comportamento del destinatario della norma. Per non parlare della dubbia utilità (anche alla luce dei recenti avvenimenti) di introdurre un limite non inferiore al 20% dei diritti di voto per definire come parte correlata una parte terza.

Un secondo punto della normativa Consob che non ci convince è legato alla meno rigorosa e dettagliata disciplina prevista per determinate tipologie di società quali le società di minori dimensioni, quelle di recente quotazione (cfr. art. 10) e le facoltà di esclusione (cfr.art. 13), così come la possibilità di esenzione dall’applicazione delle procedure relative alle operazioni “infragruppo” definite normali e non rischiose (cfr. art. 14.2). Sono infatti quelle di recente quotazione o di minori dimensioni che comportano maggiori rischi per l’investitore, non solo perché la loro struttura finanziaria è generalmente più fragile ma anche perché, in ragione di tali caratteristiche, usualmente hanno procedure meno invasive rispetto a quelle che si possono permettere le società di maggiori dimensioni (i controlli hanno un costo importante). Dato che queste società si quotano per procurarsi capitale di rischio e che i documenti emessi dalla Borsa Valori sono la principale fonte, se non l’unica, di cui il normale investitore dispone per conoscere l’impresa, la norma sembra in aperto contrasto con l’interesse dell’investitore stesso. Inoltre, soddisfatta la normativa Consob, questa può essere utilizzata quale fonte interpretativa dello IAS 24 con l’effetto di svilire l’incentivo alla trasparenza dato da tale principio contabile.

Un ulteriore elemento che svilisce la normativa è rappresentato dal limite eccessivo (5% del patrimonio netto) dell’entità (indice di rilevanza del controvalore), oppure del totale dell’attivo (indice di rilevanza dell’attivo) per definire la significatività delle transazioni con una parte correlata. Se consideriamo i bilanci delle società maggiori o i consolidati, le somme in gioco sono enormi e sono aggravate da una norma che prevede che il valore da considerare per le componenti di contratti costituite da strumenti finanziari è il fair value determinato alla data dell’operazione.

Per i derivati che dispongono di una possibile enorme leva finanziaria rispetto a quanto evidenziato in bilancio, l’effetto è che transazioni che non superano i citati limiti potrebbero pregiudicare l’esistenza stessa dell’impresa senza che venga fornita alcuna specifica informativa al mercato.

Si aggiunga che per le banche si richiede il “patrimonio netto di vigilanza”, ovvero il patrimonio netto ridotto da elementi quali i beni immateriali, avviamento incluso, mentre per le società non bancarie pari rettifiche non sono richieste. L’effetto è che le banche soggette ai controlli di Banca d’Italia (la Banca Centrale più rigorosa e attenta in assoluto) per effetto di una riduzione del patrimonio netto sono soggette a una normativa più stringente rispetto alle altre società.

Un quarto elemento che riteniamo contrario allo spirito della trasparenza è la deroga concessa a transazioni avvenute tra parti correlate a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”. O meglio la prima parte, quella che definisce condizioni equivalenti a quelle di mercato le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Perché non siamo d’accordo

Le ragioni della nostra contrarietà sono le seguenti.

a) Nessuna entità presenta mai un rischio equivalente a quello di un’altra. Tutt’al più possono appartenere a una medesima classe statistica di rischio ma nella statistica la parte più importante è la definizione del campo di ricerca e dell’interpretazione dei risultati. Si tratta pertanto di dati facilmente manipolabili.

b) E’ difficile determinare se esistono operazioni di corrispondente natura in quanto qualsiasi transazione può essere definita con caratteristiche tali da farla considerare un unicum. Illuminanti in proposito sono gli studi in materia di elusione fiscale per transazioni transnazionali. Nonostante le entità coinvolte abbiano sempre dichiarato che le transazioni erano state effettuate applicando le linee guida OCSE in materia di transfer pricing le evidenze dimostrano l’opinabilità di certe affermazioni.

c) L’entità della transazione potrebbe essere un elemento irrilevante per comparare due transazioni simili: i valori potrebbero essere artatamente predisposti. Una transazione con parti terze potrebbe infatti essere effettuata a prezzi inferiori o superiori di un determinato range di valori secondo l’interesse della controparte a concludere l’affare, senza che questo sia indicativo dell’effettivo valore economico della transazione, oppure perché si ottiene il ristorno della perdita mediante un contratto di altra natura o infine perché viene retrocesso l’extra profitto a società terza indicata da chi stabilisce la transazione. 


La necessità di un adeguamento alle Direttive OCSE

L’importanza strategica e al tempo stesso la criticità dell’ultimo aspetto illustrato risulta ancora più evidente se si considera che fonti OCSE affermano che circa 1/3 del commercio mondiale è costituito da trasferimento di beni immateriali e di servizi all’interno delle multinazionali. Per questa ragione ci attendevamo che la Consob integrasse maggiormente questa parte della normativa con quanto previsto in ambito internazionale e nazionale alla luce dei contemporanei lavori delle apposite Commissioni conclusisi con l’emanazione del D.Lgs 78/2010 il cui articolo 26 elenca le misure di adeguamento formale alle direttive OCSE proprio in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.

La rilevanza del tema è indubitabile soprattutto nel sistema economico italiano caratterizzato da frequenti intrecci azionari e da legami “di gruppo” in cui si assiste a operazioni con parti correlate per le quali l’esigenza di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale è fondamentale nell’interesse generale e non soltanto dei singoli azionisti di controllo (anche relativo).

La risposta delle imprese è stata forte e chiara. L’emanazione del recente documento emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità che regola l’abbandono degli IFRS/IAS da parte di imprese che li avevano adottati è sintomatico di quale effetto abbia avuto – tra le altre cause – una divergenza di vedute così ampia tra il mondo internazionale IFRS/IAS e quello nazionale.

Per esperienza diretta abbiamo troppo spesso potuto constatare l’incredulità di autorevoli esponenti stranieri di professioni o di organismi inerenti la materia bilancistica quando apprendono ciò che accade in Italia. Un mercato borsistico sempre più marginale in cui le “mani forti” operano troppo spesso secondo il cinico principio espresso dal detto popolare di Wall Street che “tra orso o toro, ad essere scannati sono solo i maiali” (in USA “pig”equivale all’espressione italiana “parco buoi”).


Il ruolo delle Autorità di Vigilanza

Le Istruzioni emanate da Banca d’Italia operano solo per le entità soggette al suo ruolo di controllo. Pertanto, queste aziende devono soddisfare le esigenze anche di questo terzo autorevole interlocutore ma, grazie alla lungimiranza dimostrata nel tempo, le procedure di Banca d’Italia sono state predisposte utilizzando quale base la novellata versione dello IAS 24 e, benché in essa esistano dei limiti dimensionali percentuali e assoluti per l’applicazione della specifica informativa che sono estranei alla normativa IAS, essi sono estremamente ridotti rispetto a quelli stabiliti dalla Consob.

In primo luogo il limite è pari al 2% del patrimonio netto di Vigilanza, cioè il patrimonio depurato da una serie di elementi tra cui i beni immateriali, avviamento incluso. Il secondo limite è che l’ammontare risultante, per essere esente dall’informativa non deve essere superiore ad un palfond assoluto di 250.000 euro. 

Alla luce di un comportamento rigoroso e attento alle esigenze di controllo di uno specifico settore dimostrato da Banca d’Italia, il mancato coordinamento della normativa Consob con quella degli altri Organismi citati risulta ancora più incomprensibile. 


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