Altri articoli

I nuovi Principi di Revisione ISA Italia – Aspetti di interesse per gli Organi di Governance

Con la Determina del 23 dicembre 2014, il Ragioniere Generale dello Stato ha adottato i principi di revisione internazionali ISA Italia e il nuovo ISQC Italia 1 “Principio internazionale sul controllo della qualità” (di seguito, gli “ISA Italia”),

1. Premessa
Con la Determina del 23 dicembre 2014, il Ragioniere Generale dello Stato ha adottato i principi di revisione internazionali ISA Italia e il nuovo ISQC Italia 1 “Principio internazionale sul controllo della qualità” (di seguito, gli “ISA Italia”), a seguito del completamento dei lavori del tavolo tecnico costituito, ai sensi del D.Lgs. 39/10, dal MEF per la loro elaborazione, a cui partecipano Consob e, in qualità di soggetti convenzionati, Assirevi, CNDCEC e INRL. A partire dalle revisioni dei bilanci con esercizi sociali decorrenti dal 1 gennaio 2015 gli ISA Italia sostituiranno i principi precedentemente raccomandati dalla Consob.

È stato compiuto un importante passo in avanti nel promuovere chiarezza e uniformità delle regole di riferimento dell’attività di audit ed un ulteriore avvicinamento ai riferimenti internazionali più recenti, con il fine di agevolarne la comprensione e applicazione e, conseguentemente, di migliorare l’audit quality. Gli ISA Italia, infatti, comprendono gli standard internazionali ISA (International Standards on Auditing) versione Clarified 2009, tradotti in italiano ed integrati alla luce delle disposizioni dell’ordinamento italiano. Anche sul fronte comunitario, la Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti, modificata dalla Direttiva 2014/56/UE, fa riferimento agli stessi standard internazionali.

Va peraltro precisato che un aspetto rilevante delle regole professionali nazionali relative alla revisione è ancora in attesa di emanazione; ci si riferisce alle norme relative all’etica e all’indipendenza, oggetto di specifico decreto del MEF che dovrebbe essere di prossima pubblicazione.

Ulteriori significative evoluzioni caratterizzeranno l’attività di revisione nel prossimo futuro: l’emanazione degli ISA Italia può essere considerata un solido punto di partenza.

Nelle presenti note ci si soffermerà su alcune delle principali novità degli ISA Italia che possono essere di specifico interesse per gli organi di governance e per la direzione aziendale.

2. Gli ISA Italia rilevanti in sede di conferimento dell’incarico
L’ISQC Italia 1 individua un primo aspetto che può essere di interesse per gli organi di controllo nell’attività diretta alla presentazione di una proposta motivata per la scelta del revisore legale/società di revisione legale (nel seguito “revisore”).

Tale principio tratta delle responsabilità del revisore in merito al proprio sistema di controllo della qualità degli incarichi. Il principio identifica, quale obiettivo del revisore, l’istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che il revisore stesso e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse siano appropriate nelle circostanze.

L’ISQC Italia 1 deve essere letto congiuntamente ai principi etici applicabili e all’ISA Italia 220 che ha per oggetto le procedure di controllo della qualità del singolo incarico di revisione contabile del bilancio.

E’ evidente che, al fine di formulare la proposta di attribuzione dell’incarico di revisione, l’organo di controllo dovrà valutare prioritariamente molteplici aspetti di carattere organizzativo e strutturale, nonché di esperienza professionale del revisore e non solo considerare il profilo economico dell’offerta.

Per la valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali del revisore il menzionato ISQC Italia 1 e l’ISA Italia 220 potranno costituire dunque valida guida e aiuto.

3. Comunicazione con gli organi di governance
Un ulteriore aspetto di interesse è rappresentato dalle modalità con cui i principi di revisione, e più in particolare l’ISA Italia 260 e ISA Italia 265, disciplinano i rapporti tra revisore e organi di governance e direzione.

Rispetto al quadro previgente l’ISA Italia 260 ha introdotto alcune chiarificazioni e novità. Si tratta, in alcuni casi, di obblighi di comunicazione aggiuntivi e, in altri, di maggiori indicazioni e dettagli relativi ad aspetti definitori e procedurali che non erano precedentemente disciplinati.

Innanzitutto l’ISA Italia 260 fornisce una esplicita definizione di “responsabili delle attività di governance”, declinandola nell’ambito delle possibili forme di governance dell’impresa.

Il principio inoltre richiama l’importanza che, nell’ambito della revisione del bilancio, riveste una efficace comunicazione reciproca tra revisore e organi sociali (two-way communication), ponendo tra gli obiettivi del revisore la promozione di tale comunicazione.

Il revisore è inoltre chiamato a valutare se tale comunicazione reciproca sia adeguata ai fini della revisione; in caso negativo, il revisore deve tenerne conto nella propria valutazione dei rischi di errori significativi poiché una comunicazione con i responsabili delle attività di governance inadeguata può indicare un ambiente di controllo insoddisfacente; il revisore deve considerare l’effetto di tale circostanza sulla capacità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per le proprie conclusioni e, da ultimo, deve intraprendere azioni adeguate.

Con l’ISA Italia 265 poi viene disciplinata, in modo più preciso e puntuale rispetto al passato, la comunicazione da parte del revisore delle carenze nel controllo interno identificate nel corso della revisione. Il principio definisce cosa debba intendersi per “carenza nel controllo interno”, identifica quando una carenza rilevata, in quanto significativa, deve essere comunicata ai responsabili delle attività di governance ed infine disciplina modalità e tempistiche di comunicazione. Tali aspetti sono adeguatamente coordinati con quanto stabilito dall’art.19, comma 3, D. Lgs. 39/10 in tema di relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

4. Il concetto di “significatività”
Nell’ambito dello svolgimento di un incarico di revisione assume particolare rilevanza la definizione del concetto di “significatività”.
Tale aspetto è ora trattato nell’ISA Italia 320, che ha per oggetto le responsabilità del revisore nell’applicare il concetto di significatività nel corso della pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, e nell’ISA Italia 450, che illustra le modalità con cui il criterio della significatività è utilizzato nella valutazione dell’effetto sul bilancio degli errori identificati nello svolgimento della revisione contabile.

Per una adeguata comprensione dell’attività di revisione è evidente l’importanza che le logiche seguite dal revisore nell’applicazione di tale criterio siano ben conosciute dagli organi di governance.

L’ISA Italia 320 prevede che il revisore, nella determinazione della cd. materiality per la revisione, tenga conto anche delle indicazioni in tema di significatività che derivano dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato dalla società sottoposta ad audit. Introduce inoltre il concetto di “significatività operativa” per la valutazione dei rischi di errori significativi e per la determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. Infine, specifica i casi in cui il livello di significatività originariamente identificato debba essere modificato nel corso della revisione, laddove il revisore venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall’inizio un livello di significatività diverso.

L’ISA Italia 450 illustra infine il concetto di significatività applicato dal revisore in sede di considerazione degli esiti delle procedure di revisione (esame e valutazione degli errori riscontrati) con conseguente distinzione del momento della valutazione dei risultati rispetto ai precedenti momenti della pianificazione e dell’esecuzione della revisione.

5. Gli sviluppi futuri
Quanto trattato nelle presenti note non esaurisce le novità relative agli ISA Italia di possibile interesse anche per gli organi di governance. Aspetti innovativi e di significativo interesse su cui Assirevi ha in corso specifici approfondimenti riguardano anche la revisione del bilancio di gruppo (ISA Italia 600) e il contenuto della relazione di revisione (ISA Italia 700, 705, 706, 710 e 720).

Andranno inoltre considerati gli sviluppi futuri. Sul fronte comunitario, la Direttiva 2014/56/UE amplierà la portata delle attività di competenza del revisore legale con riferimento alla relazione degli amministratori sulla gestione, mentre il nuovo Regolamento (UE) 537/2014 in materia di revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico, comporterà che la relazione di revisione predisposta per tale categoria di imprese sia arricchita di molti elementi informativi quali, ad es., quelli relativi ai rischi di errori e alle procedure di revisione, desumibili dalla pianificazione dell’attività di revisione. Tali cambiamenti, unitamente all’evoluzione nelle esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci sempre più rivolte anche ad informazioni qualitative diverse da quelle finanziarie, hanno indotto lo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) a sviluppare nuovi principi di riferimento volti a fornire adeguati indirizzi ai revisori. Tra questi i più rilevanti sono sicuramente i nuovi principi in materia di reporting che introdurranno un nuovo documento per disciplinare la comunicazione delle key audit matters nella relazione di revisione delle società quotate.

Proprio su queste novità Assirevi effettuerà ulteriori approfondimenti al fine di mettere a disposizione della professione le riflessioni e i contributi tecnici sviluppati al suo interno e fornire un contributo per una adeguata conoscenza e comprensione degli aspetti più rilevanti delle norme comportamentali del revisore, almeno da parte di quegli organi di governance che rappresentano i suoi interlocutori istituzionali, per il raggiungimento dell’obiettivo comune rappresentato dalla tutela della trasparenza e correttezza dell’informativa finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Boella, Presidente Assirevi.


  • Condividi articolo:
button up site