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Gli “Orientamenti” di Banca d’Italia sulla scelta degli amministratori: guida dal valore strategico

Il documento tira le somme sul primo biennio del DM 169/2020 e spinge a superare le carenze emerse dall’esercizio di benchmarking sui rinnovi degli organi nel 2021-22

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Nell’analisi del nuovo documento della Banca d’Italia sulla scelta degli amministratori non bisogna fermarsi al termine “Orientamenti”[1]: secondo l’approccio della regolamentazione europea, infatti, la soft law è solo apparentemente non vincolante. Del resto, nel caso specifico, la Banca d’Italia ha poteri incisivi: rivede la valutazione dei requisiti degli esponenti operata dall’organo competente e può anche pronunciare la decadenza dei non idonei[2]. Massima attenzione, dunque, alle indicazioni della Vigilanza.

In origine, il Testo unico bancario del 1993 sembrava riservare poca attenzione alla governance (anche meno della Legge bancaria del 1936), confidando su una scelta oculata degli amministratori da parte dei soci; l’art. 53 TUB (già nella più scarna versione iniziale) prevedeva, però, una potestà regolamentare sull’organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni. Con il recepimento della Direttiva CRD IV, nel 2015 il TUB si è nettamente rafforzato sotto questo profilo, con una più articolata gamma di requisiti per garantire l’idoneità allo svolgimento degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche e intermediari. La normativa attuativa ha tardato molto; infine, il DM 169/2020 ha dato attuazione all’art. 26 TUB precisando i criteri di idoneità ed estendendo le valutazioni alla correttezza, alla competenza e all’indipendenza di giudizio. Gli “Orientamenti” hanno, dunque, un rilievo strategico, in quanto tirano le somme sul primo biennio del DM e spingono a superare le carenze emerse dall’esercizio di benchmarking sui rinnovi degli organi nel 2021-22. 

Il punto di partenza è il numero non marginale di casi in cui le informazioni raccolte sugli esponenti sono risultate inadeguate (verbali carenti: 24% nel 2021 e 22% nel 2022) e hanno richiesto nuove verbalizzazioni. I rimedi indicati partono dalla necessità di una policy interna per le procedure e dall’analiticità della verbalizzazione, che deve indicare anche eventuali azioni di rimedio; la Banca d’Italia raccomanda poi l’utilizzo di un questionario, pure diffuso.  

Sulle valutazioni in tema di onorabilità e correttezza le carenze sono risultate diffuse, tanto da stimolare numerose richieste della Banca d’Italia di verbalizzare nuovamente. Ad esempio, i pareri legali e i riferimenti degli esponenti sanzionati ovvero con indagini o procedimenti penali in corso sono stati generalmente accettati senza il necessario vaglio critico dell’organo competente.
Incertezze sono emerse in tema di professionalità e competenza; occorre infatti dettagliare meglio le informazioni quanto a mansioni svolte, tempi, esperienze specialistiche, confrontando anche le realtà imprenditoriali.   
Per il tema cruciale dell’indipendenza (formale e di giudizio) sono emerse difficoltà ad individuare quando i rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale siano intrattenuti “indirettamente” e quando l’indipendenza sia “compromessa”. La buona prassi è definire ex ante le fattispecie rilevanti, il perimetro dei rapporti indiretti, i criteri quali/quantitativi per intercettare le relazioni da considerarsi ostative per l’indipendenza. La Banca d’Italia indica anche, opportunamente, soglie di materialità considerate non problematiche per le esposizioni (dirette e indirette), per i rapporti commerciali, professionali e di lavoro nonché patrimoniali.

Il profilo che gli “Orientamenti” affronta con maggiore chiarezza è quello della “disponibilità di tempo”: si parte da un giudizio “non del tutto soddisfacente” del tempo stimato finora dagli esponenti come necessario per il loro incarico, che si accompagna spesso ad un numero eccessivo di impegni presso altri enti. La Banca d’Italia chiede di tenere conto della quantificazione del tempo impiegato in passato per le sedute degli organi, per lo studio delle informative, per le interlocuzioni con le strutture interne.

Vengono poi precisati i tempi minimi da dedicare all’incarico. Si parte dal tempo pieno di AD/DG ai 48 giorni/anno per i Presidenti del CdA e del CS e per gli amministratori esecutivi. Per un amministratore indipendente sono considerati necessari 38 giorni per anno; si aggiungono altri giorni per i comitati endo-consiliari.

In conclusione, la Banca d’Italia si attende che le banche LSI (less significant institutions), a partire dalle assemblee del 2024, superino le carenze e predispongano efficaci policy e procedure di valutazione degli esponenti e che, in definitiva, le best practices adottate assicurino un governo societario pienamente improntato a criteri di sana e prudente gestione. 

Sempre più si afferma nella regolamentazione la visione di una governance integrata per banche e intermediari[3].  I presidi organizzativi minimi, a partire dall’idoneità delle esperienze e dalla diversificazione delle professionalità, devono convergere in modo equilibrato per garantire un’adeguata composizione dell’organo amministrativo[4]. Ne risulta un complesso di indicazioni e regole a più strati, tra le quali è essenziale orientarsi con attenzione, facendo scelte consapevoli ed evitando nomine basate su requisiti meramente formali.

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[1] Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti (21 novembre 2023). Per le banche significant vedi la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE del dicembre 2021.

[2] Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità, ex art. 26, comma 5 TUB (5 maggio 2021).

[3] Le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (1° agosto 2023) introducono la figura dell’esponente “responsabile” per AML (cfr. Bancaria ottobre 2023).

[4] Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di amministrazione delle LSI (28 novembre 2022).

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