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Garanzie partecipative nel procedimento sanzionatorio Consob: distonie tra quadro normativo e applicazione concreta

Un tema al quale non sempre viene dedicata l’attenzione che merita è quello relativo al contraddittorio e, più in generale, alle garanzie partecipative in seno al procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob. Si tratta di un procedimento che, come è noto, ben può riguardare persone fisiche che ricoprano la funzione di amministratori o sindaci di società quotate.


Le fonti giuridiche 
Una breve ricognizione delle fonti sovranazionali che disciplinano la materia consente di inserire la questione in discussione in un quadro di più ampio respiro. 
Il fondamento comune dei diritti della difesa, infatti, si rinviene nelle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ora immesse per adesione nel tessuto ordinamentale propriamente europeo con il Trattato di Lisbona. La batteria di disposizioni a tutela dell’interessato, originariamente concepita per il solo processo penale, è infatti pienamente estensibile in via analogica a ogni procedimento che preveda in varia misura un contraddittorio tra le parti. 
Il riconoscimento della Carta di Nizza come documento di eguale valore giuridico rispetto ai Trattati europei costituisce poi un’ulteriore prova della valenza propriamente generale assunta dai princìpi in tema di difesa e contraddittorio, che pure erano già stati puntualmente enunciati in una cospicua e ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia. Anche il diritto europeo derivato, in particolare la Direttiva 2003/6/CE, riconosce l’importanza dei princìpi generali e, anzi, proprio con riferimento all’intermediazione finanziaria prevede che il procedimento sanzionatorio sia condotto nel rispetto di determinati criteri di adeguatezza e proporzionalità dell’intervento. 
Nel nostro ordinamento, le garanzie procedimentali dei privati interessati da un procedimento amministrativo sono disciplinate dalla legge n. 241/1990. Si tratta di una legge contenente princìpi e regole di assoluta civiltà giuridica, la cui applicazione dovrebbe essere generalizzata.


Il procedimento sanzionatorio Consob 
Con riguardo al procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob, la normativa di riferimento non fa eccezione rispetto all’afflato garantistico sovranazionale e nazionale appena richiamato. Il principio generale del contraddittorio, insieme a ulteriori garanzie difensive, è infatti chiaramente sancito nel T.U.F. ed è riconosciuto come applicabile tanto con riguardo alle sanzioni amministrative di carattere generale, quanto rispetto alle sanzioni specifiche dettate in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. 
Particolare attenzione al dato garantistico si ritrova anche nelle disposizioni attuative del T.U.F., che hanno per oggetto i profili procedurali relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Consob e le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

Un tema al quale non sempre viene dedicata l’attenzione che merita è quello relativo al contraddittorio e, più in generale, alle garanzie partecipative in seno al procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob. Si tratta di un procedimento che, come è noto, ben può riguardare persone fisiche che ricoprano la funzione di amministratori o sindaci di società quotate.


Le fonti giuridiche 
Una breve ricognizione delle fonti sovranazionali che disciplinano la materia consente di inserire la questione in discussione in un quadro di più ampio respiro. 
Il fondamento comune dei diritti della difesa, infatti, si rinviene nelle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ora immesse per adesione nel tessuto ordinamentale propriamente europeo con il Trattato di Lisbona. La batteria di disposizioni a tutela dell’interessato, originariamente concepita per il solo processo penale, è infatti pienamente estensibile in via analogica a ogni procedimento che preveda in varia misura un contraddittorio tra le parti. 
Il riconoscimento della Carta di Nizza come documento di eguale valore giuridico rispetto ai Trattati europei costituisce poi un’ulteriore prova della valenza propriamente generale assunta dai princìpi in tema di difesa e contraddittorio, che pure erano già stati puntualmente enunciati in una cospicua e ormai consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia. Anche il diritto europeo derivato, in particolare la Direttiva 2003/6/CE, riconosce l’importanza dei princìpi generali e, anzi, proprio con riferimento all’intermediazione finanziaria prevede che il procedimento sanzionatorio sia condotto nel rispetto di determinati criteri di adeguatezza e proporzionalità dell’intervento. 
Nel nostro ordinamento, le garanzie procedimentali dei privati interessati da un procedimento amministrativo sono disciplinate dalla legge n. 241/1990. Si tratta di una legge contenente princìpi e regole di assoluta civiltà giuridica, la cui applicazione dovrebbe essere generalizzata.


Il procedimento sanzionatorio Consob 
Con riguardo al procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob, la normativa di riferimento non fa eccezione rispetto all’afflato garantistico sovranazionale e nazionale appena richiamato. Il principio generale del contraddittorio, insieme a ulteriori garanzie difensive, è infatti chiaramente sancito nel T.U.F. ed è riconosciuto come applicabile tanto con riguardo alle sanzioni amministrative di carattere generale, quanto rispetto alle sanzioni specifiche dettate in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. 
Particolare attenzione al dato garantistico si ritrova anche nelle disposizioni attuative del T.U.F., che hanno per oggetto i profili procedurali relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Consob e le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.


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