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Controlli: responsabilità alla ricerca di equilibrio

Un sistema di verifica sempre più articolato non corrisponde a un regime di obblighi coerente: tra riforme settoriali e vuoti normativi, gli attori della governance delle società quotate restano esposti a evidenti asimmetrie

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Amministratore incaricato del SCIGR, amministratori indipendenti, comitato controllo, rischi e sostenibilità, collegio sindacale, internal audit, organismo di vigilanza, società di revisione, dirigente preposto e eevisore di sostenibilità, oltre a varie figure interne ed esterne chiamate a garantire la corretta applicazione e il pieno rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento. Sono questi gli organi e le figure di cui una società quotata deve disporre – per legge, regolamento e autodisciplina – per adempiere completamente agli obblighi normativi e di compliance in ambito di controlli. Talvolta, in un’ottica di time-saving, questo insieme di soggetti viene appellato “attori del sistema dei controlli”.

Nonostante l’apparente sovrabbondanza delle figure deputate alle attività di verifica, ogni attore svolge un compito ben preciso e distinto a beneficio dell’integrità aziendale, del suo patrimonio e dei suoi azionisti. L’obiettivo è quello di scongiurare la violazione di norme di legge e/o procedurali prevedendo verifiche, ispezioni e controlli nel corso dell’esercizio e affidando tali attività a soggetti in possesso di requisiti di indipendenza e professionalità.

Visto quanto precede, si dovrebbe poter affermare, con ragionevole grado di certezza, che una società quotata disponga di tutti i presidi necessari per evitare contestazioni, sanzioni e condanne. In effetti, è possibile constatare che i procedimenti avverso le società quotate (e suoi esponenti aziendali) fanno ancora notizia e ciò a dimostrazione del fatto che non è usuale imbattersi in fattispecie di questo tipo.

Ma ove venissero accertate violazioni di legge anche per culpa in vigilando degli attori in parola, ne risponderebbero tutti allo stesso modo? Una domanda formulata in questo modo – è evidente – risulta parziale e troppo generica. Ciononostante, soffermandosi (per ragioni di sintesi) solo su alcuni degli attori finora citati, è possibile tentare un confronto tra tre di essi: amministratori indipendenti, sindaci e società di revisione.

Iniziamo con il dire che, attualmente, limiti quantitativi alla responsabilità esistono solo per la figura dei sindaci. Questa limitazione di responsabilità è stata introdotta dalla Legge 35/2025, che ha modificato l’art. 2407 del Codice civile prevedendo – nelle ipotesi diverse da quelle dolose – un limite quantitativo al risarcimento dei danni parametrato al compenso annuo percepito dal sindaco. Risulta utile sottolineare come si ravvisi, sin d’ora, una mancanza di organicità della materia, in quanto limiti alla responsabilità civile non si applicano ad altre figure che, come i sindaci, svolgono funzioni di controllo e che fanno parte dell’insieme degli Attori del sistema dei controlli.

A ciò si aggiunga che è in itinere un intervento legislativo (DDL n. 1426/2025), simile a quello che ha riformato la responsabilità dei sindaci, che potrebbe portare ad una modifica del D. Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale funzionale ad introdurre – anche in questo caso – un limite alla responsabilità civile del revisore parametrata su multipli degli onorari percepiti.

Ove anche questa riforma dovesse essere approvata, resterebbe da chiedersi per quale ragione agli amministratori indipendenti non venga riconosciuta alcuna limitazione quantitativa della responsabilità, considerando che sono chiamati a valutare e verificare il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e procedurali alla stregua di sindaci e revisore, seppur in ambiti differenti. In aggiunta, focalizzando l’attenzione sulle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico (modello in forte crescita negli ultimi dal rapporto Rapporto 2024 sulla corporate governance delle società quotate italiane di Consob), emerge un eclatante cortocircuito normativo sulla questione: perché il membro del comitato per il controllo sulla gestione – figura molto simile e talvolta sovrapponibile a quella del Sindaco – non può beneficiare di alcuna limitazione di responsabilità?

La risposta non è ancora chiara, ma sicuramente l’amministratore indipendente non può continuare a scontare la mancanza di una struttura e di una organicità legislativa relativa alla propria figura.

Vincenzo Amoruso: avvocato esperto in corporate governance di società quotate, processi di IPO e consulenza societaria

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