Dura lex

Il consiglio di amministrazione e il golden power: un delicato equilibrio tra gestione e controllo, tra contendibilità e protezione

La normativa punta a proteggere settori strategici fondamentali per il Paese ma non mancano dubbi sugli effetti nei confronti del principio della libera concorrenza

Credit: GettyImages

I – INQUADRAMENTO NORMATIVO

I.1 – Origini e funzione del golden power: dalla golden share al golden power

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 ed entrato in vigore il 9 aprile 2020 (il “Decreto Liquidità”), ha introdotto, tra l’altro, una serie di previsioni che estendono l’ambito di operatività del golden power.

La disciplina del golden power ha sostituito il paradigma della cd. golden share poi dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione Europea[1]. La golden share era sostanzialmente un potere speciale che lo Stato Italiano si era riservato dal 1994 in relazione alle società privatizzate e nasceva come strumento endosocietario nell’ambito e nella logica della privatizzazione delle aziende pubbliche. Si trattava in sostanza della facoltà del Governo di introdurre negli statuti società erogatrici di pubblici servizi, in corso di privatizzazione, clausole volte ad attribuire al Ministero del Tesoro incisivi poteri di gradimento e di veto sulla circolazione del loro capitale e sulle principali delibere dell’assemblea straordinaria. 

Il golden power è “una tendenza riscontrabile in tutti i Paesi di antica industrializzazione (ad es. UE e Nord America), i cui governi nazionali tendono a cercare, nei confronti delle acquisizioni di imprese residenti nel territorio nazionale da parte di operatori esteri, forme efficaci di selezione delle operazioni potenzialmente lesive dell’interesse nazionale, non solo sotto il profilo della difesa e della sicurezza interna, ma anche al fine della protezione del know-how, dei brevetti, delle competenze industriali e tecnologiche e della stabilità finanziaria delle imprese soggette ad acquisizione”: così espressamente le parole della Relazione concernente l’attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Aggiornata al 31 dicembre 2018) e Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 2019 (la “Relazione Golden Power”).

Il golden power è stato introdotto nel nostro ordinamento con Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21[2] (“Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, anche definito “Decreto Golden Power”). I settori sui quali è esercitabile il golden power nella formulazione del Decreto Golden Power sono: difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e telecomunicazioni.

Successivamente, a livello comunitario è stato emanato il Regolamento UE 2019/452del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (anche definito “Regolamento UE 2019/452”), la cui entrata in vigore è prevista per l’11 ottobre 2020.

Il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105[3] sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (anche definito “DL 105/2019”) ha esteso i settori interessati dal golden power, includendo quelli menzionati dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452.

I settori sui quali è esercitabile il golden power nella formulazione del Regolamento UE 2019/452 per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione sono i seguenti:

(a) infrastrutture critiche (fisiche o virtuali), tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;

(b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber-sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

(c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

(d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;

(e) libertà e pluralismo dei media.

L’operatività del golden power sui citati cinque settori è tuttavia subordinata all’adozione di uno o più decreti attuativi – allo stato ancora non emanati – da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, che devono identificare all’interno dei menzionati settori quali siano nello specifico “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” in presenza dei quali il compimento di determinate operazioni sia idoneo a far scattare l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allo stato, per effetto dei diversi provvedimenti e della diversa attuazione e/o entrata in vigore degli stessi, possiamo ritenere applicabile il seguente regime:

  • l’obbligo di notifica si applica nei settori previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452 (per effetto della disciplina transitoria prevista dall’art. 4-bis, comma 3, del DL n. 105/2019) e
  • dal 9 aprile 2019 si applica in tutti e cinque i settori individuati dal citato art. 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452 inclusi quelli previsti dalle lettere c), d) ed e) (per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità), con la precisazione che tra i settori strategici rientrano il settore finanziario, creditizio e assicurativo (tutti convenzionalmente definiti ai fini del presente elaborato “Settori Strategici”).

I.2 – Il Decreto Liquidità e le misure estensive

Il Decreto Liquidità ha ulteriormente esteso l’ambito di applicazione sia sotto il profilo oggettivo delle industry di attività, sia sotto il profilo soggettivo degli enti giuridici i sui quali è esercitabile il golden power.

Infatti, sotto il primo profilo (oggettivo), il fascio delle facoltà che costituiscono il golden power è stato esteso ai Settori Strategici, ossia ai settori assicurativo, del credito, della finanza, dell’acqua, della salute, della cy-bersicurezza, delle nano e bio-tecnolgie, delle comunicazioni e dei media, del trattamento o archiviazione di dati, delle infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e delle strutture sensibili, nonché degli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture.

Sotto il secondo profilo (soggettivo) il Decreto Liquidità ha esteso gli obblighi di comunicazione alla Presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese operanti nei Settori Strategici.

Inoltre, temporaneamente fino al 31 dicembre 2020, è stata prevista un’estensione del campo di applicazione del golden power anche alle delibere, atti o operazioni adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei Settori Strategici che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.

Sempre temporaneamente fino al 31 dicembre 2020 è stato esteso l’obbligo di notifica ai soggetti intra-UE che assumono il controllo (ex art. 2359 c.c. e art. 93 TUF) della società operante nei Settori Strategici e ai soggetti extra-UE che acquistano una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (tenuto conto delle partecipazioni già direttamente o indirettamente possedute), qualora il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a Euro 1 milione e sono altresì soggette all’obbligo di notifica le acquisizioni che determinino il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25%, 50% del capitale sociale.

In materia di trasparenza finanziaria, vengono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF. Sono estesi i poteri della Consob, anche nei confronti di PMI (“imprese non a elevato valore corrente di mercato”), modificando l’art. 120 TUF (sugli obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti), attribuendole la facoltà di prevedere, per un limitato periodo di tempo, di imporre anche ad acquirenti di una quota del capitale sociale pari al 5%, l’obbligo di fornire i chiarimenti circa gli obiettivi che si intendono perseguire successivamente dall’acquisto della partecipazione.

Infine il Decreto Liquidità ha introdotto la possibilità per il Governo di avviare il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti. Si tratta di una prescrizione aggiuntiva rispetto alla possibilità di sanzionare l’inottemperanza all’obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.

I.3 – Cosa si intende per golden power?

Se fino a questo punto è stato illustrato il quadro normativo del golden power e gli ultimi aggiornamenti emanati d’urgenza e con efficacia anche temporanea, ci dobbiamo porre la domanda cruciale di cosa sia esattamente il golden power.

L’espressione golden power indica un insieme di poteri speciali che potremmo definire di natura mista, in parte di origine pubblicistica con funzione di difesa degli interessi nazionali e in parte di applicazione privatistica e gestoria in quanto tali da essere in grado di incidere sia sul terreno della contendibilità delle partecipazioni e sugli assetti proprietari sia sulla gestione societaria e sul compimento di operazioni straordinarie delle società (quotate e non), se non addirittura sulla governance delle società e sul loro assetto organizzativo interno.

Il Governo, infatti, “in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale” (art. 1, comma 1°, Decreto Golden Power) può intervenire – a condizione comunque che agisca nel rispetto dei principi propri del diritto amministrativo di proporzionalità e ragionevolezza del proprio agire – con le seguenti facoltà con riferimento alle società operanti nei Settori Strategici (ex Decreto Liquidità):

  • facoltà di opporsi all’acquisto di partecipazioni in società italiane attive nei Settori Strategici o, in alternativa, di imporre all’acquirente specifiche condizioni a tutela degli interessi nazionali (art. 1, comma 1°, lett. a) Decreto Golden Power; Decreto Liquidità);
  • potere di veto, nei confronti delle società italiane attive nei Settori Strategici, all’adozione di delibere societarie di natura straordinaria (fusione, scissione, cessione d’azienda, ecc.) o, in alternativa, di subordinare il nullaosta all’adozione, da parte della società, di specifiche misure a tutela degli interessi nazionali (cfr. combinato disposto art. 1, comma 1°, lett. e) e art. 1, comma 4° Decreto Golden Power; Decreto Liquidità);
  • facoltà di imporre a chi, essendo soggetto estero – anche intra Unione Europea (fino ad oggi, soltanto se extra Unione Europea)[4] – acquisti partecipazioni di controllo in società italiane attive nei Settori Strategici, specifiche condizioni a tutela degli interessi nazionali o, in casi eccezionali, di opporsi all’acquisto (cfr. combinato disposto art. 2, comma 4° e 5° Decreto Golden Power; Decreto Liquidità);
  • potere di veto nei confronti delle società italiane attive nei Settori Strategici all’adozione di delibere societarie di natura straordinaria (fusione, scissione, cessione d’azienda, ecc.) o, in alternativa, qualora ciò sia sufficiente per la tutela degli interessi nazionali, di subordinare il nullaosta all’adozione, da parte delle società, di specifiche misure a tutela degli interessi nazionali (cfr. combinato disposto art. 2, comma 3°, 4° e 5° Decreto Golden Power; Decreto Liquidità).

II – OSSERVAZIONI SISTEMATICHE: ESISTE UN EQUILIBRIO POSSIBILE TRA GOLDEN POWER E DIRITTO SOCIETARIO?

II.1 – Il golden power e le limitazioni alla contendibilità degli assetti proprietari e all’autonomia decisionale del consiglio di amministrazione

Sotto il profilo societario e della governance di impresa la golden share costituisce un fascio di poteri cha va dal diritto del Governo di opporsi ad acquisizione di partecipazioni nei Settori Strategici da parte di soggetti esteri o, in alternativa, di imporre all’acquirente specifiche condizioni a tutela degli interessi nazionali (di seguito “Diritto di opposizione – condizioni all’acquisto”), al potere di veto nei confronti delle società italiane attive nei Settori Strategici all’adozione di delibere societarie di natura straordinaria (fusione, scissione, cessione d’azienda, ecc.) o in alternativa di subordinare il nullaosta all’adozione da parte delle società di delibere specifiche misure a tutela degli interessi nazionali (di seguito “Diritto di veto – condizioni all’adozione di delibere”).

Così come sopra delineate è chiaro che le norme sul golden power sono in grado di incidere pesantemente sul piano societario (i) sia della circolazione delle partecipazioni e assetti proprietari in quanto può essere negata, per ragioni di sicurezza nazionale, la vendita di partecipazioni e l’ingresso di capitali esteri (ii) sia sul funzionamento e sulle prerogative decisorie degli organi societari, assemblea e organo di gestione, ai quali può essere impedita l’assunzione di una delibera ad esempio di fusione o scissione o di cessione di un ramo d’azienda, oppure può essere imposta l’adozione di determinate condizioni incidenti sugli assetti organizzativi delle società.

  • Acquisto di partecipazioni vs limitazione alla libera contendibilità

Ben consapevoli che la normativa sul golden power è frutto di stratificazioni e contiene aree di grigia interpretazione, possiamo affermare che il Diritto di opposizione – condizioni all’acquisto opera per così dire “in via successiva” determinando l’efficacia o meno dell’acquisto. Nella prassi, tuttavia si è seguito un sostanziale allineamento con le operazioni di acquisizione soggette a autorizzazione di Banca d’Italia/BCE (in caso di acquisto di partecipazioni di banche ai sensi del Testo Unico Bancario) o dell’Autorità Antitrust (ai sensi della normativa antitrust) con conseguente sottoscrizione di un contratto preliminare che subordina il closing all’ottenimento della specifica autorizzazione.

La violazione dell’obbligo di notifica al Governo e di rispetto delle prescrizioni indicate dal Governo (all’esito della specifica istruttoria) comporta la nullità dell’atto compiuto, in particolare la nullità dell’acquisto della partecipazione rilevante (intendendosi per “rilevante” quella quota di partecipazione che rileva ai fini della notifica, tenuto conto che in caso di società non quotate la partecipazione rilevante e la partecipazione acquisita coincidono perfettamente, mentre nel caso di società quotate viene sterilizzata, secondo un’interpretazione per analogia con il Testo Unico Bancario, solo la parte eccedente la partecipazione rilevante). I diritti esercitati in forza della partecipazione sterilizzata sono sospesi e tamquam non esset e parimenti sono nulle le delibere assunte con il voto determinante delle partecipazioni sterilizzate.

Alla luce della Relazione Golden Power l’unico caso di esercizio del Diritto di veto da parte del Governo è quello che riguarda la società ALTRAN ITALIA s.p.a., in relazione alla notifica avente ad oggetto l’acquisizione della totalità del capitale sociale della costituenda società NEXT AST s.r.l. E’ emerso che l’operazione aveva rilevanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1°, del Decreto Golden Power, per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ed è stato proposto (con DPCM del 2 novembre 2017) l’esercizio dei poteri speciali mediante opposizione all’acquisto, da parte di Altran Italia, delle quote della società Next AST in ragione dell’attività svolta da quest’ultima, in cui rientravano rapporti contrattuali di natura classificata a carattere strategico per il sistema di difesa e sicurezza nazionale oggetto di protezione.

  • Adozione di delibere vs limitazione all’autonomia deliberativa e decisoria

Il Diritto di veto – condizioni all’adozione di delibere opera invece per così dire “in via preventiva” nel senso che la società che voglia adottare una delle delibere rilevanti di seguito indicate non può perfezionare l’atto e sottoporlo successivamente al vaglio del Governo, ma deve necessariamente ottenere il nulla osta governativo prima dell’assunzione della delibera. La violazione dell’obbligo di notifica al Governo e di rispetto delle prescrizioni indicate dal Governo (all’esito della specifica istruttoria) comporta la nullità dell’atto compiuto oltre alla responsabilità dell’organo di gestione e dell’organo di controllo, ciascuno per quanto di propria competenza.

Con specifico riferimento al Diritto di veto – condizioni all’adozione di delibere, il Governo ha dunque la facoltà di subordinare l’efficacia delle delibere assembleari e consiliari all’adozione di specifiche misure a tutela dell’interesse nazionale o di opporre il veto qualora la minaccia che ne deriverebbe alla sicurezza nazionale fosse troppo grave per essere mitigata da specifiche condizioni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. b) del Decreto Golden Power, gli atti di competenza assembleare soggette al golden power sono le delibere di fusione o la scissione della società, il trasferimento all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie di limite al possesso dei diritti di voto ex art. 2351, comma 3°, c.c. o ex art. 3, comma 1°, DL n. 332/1994.

Le delibere di competenza dell’organo di gestione sono il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate (quindi anche PMI o società che rientrino nella filiera produttiva della società colpita dall’esercizio del golden power), nonché le cessioni di diritti reali o di utilizzo relativamente a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali.

  • Il caso Retelit

Con nota del 29 maggio 2018, la società Retelit ha provveduto a notificare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Golden Power, la delibera adottata dall’assemblea ordinaria degli azionisti della medesima società, tenutasi il 27 aprile 2018, con la quale venivano nominati i nuovi amministratori della società per gli esercizi sociali 2018-2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico propose di esercitare i poteri speciali nei confronti di Retelit sotto forma di imposizione di prescrizioni e condizioni, in quanto i cambiamenti intervenuti nella governance della società, a seguito dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018, erano risultati tali da incidere sulla disponibilità degli attivi strategici e, pertanto, suscettibili di determinare mutamenti nelle scelte organizzative e strategiche rilevanti per la sicurezza delle reti, con conseguente minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici.

Nel caso Retelit, il Governo è intervenuto con procedimento sanzionatorio. Nonostante Retelit abbia dichiarato di aver notificato solo successivamente al deposito della delibera presso il Registro delle Imprese competente, la notifica della società è stata comunque considerata tardiva ed intempestiva. L’iscrizione della nomina degli amministratori presso il Registro ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (ai sensi dell’art. 2383 del Codice Civile) e l’avvicendamento degli organi sociali è valido ed efficace sin dal momento dell’adozione della delibera dell’assemblea. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Retelit, espressione del nuovo azionariato di controllo, si trovava pertanto in condizione di esercitare la gestione della società e di incidere potenzialmente sugli interessi tutelati dall’articolo 2 del Decreto Golden Power, già a partire dal 27 aprile 2018, data di adozione della delibera assembleare, che è stato pertanto considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine di 10 giorni entro i quali la società doveva effettuare la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l’effetto Retelit ha ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 140.137,15, corrispondente all’uno per cento del fatturato del gruppo Retelit, calcolato quale fatturato rilevante sulla base dei dati forniti dalla società sanzionata.

  • Le condizioni

In merito alle condizioni che il Governo può applicare sia all’acquisto di partecipazioni o all’assunzione di delibere – che peraltro sono strumenti che evidentemente incidono sulla autonomia decisionale dell’organo di gestione – il Governo ha una facoltà ampia il cui unico limite è dato dalla misura di proporzionalità del suo intervento (in applicazione ai principi propri dell’azione amministrativa).

Evidentemente tanto più è ampia la misura del Governo tanto più il giurista si deve sforzare a trovare un equilibrio tra norme di protezione degli interessi nazionali, da un lato, e le norme di libertà di concorrenza (a livello di trasferimento di partecipazione) e le norme di autonomia deliberativa e gestionale (a livello di delibere assembleari e consiliari).

La Relazione Golden Power elenca tutte le operazioni in cui sono state indicate prescrizioni e condizioni[5].

II.2 – Il caso Vivendi

Per tutti, facciamo riferimento al caso dell’operazione di acquisto da parte di Vivendi S.A. di una partecipazione in TIM S.p.A. nel quale procedimento è stato imposto a TIM (ai sensi del DPCM 16 ottobre 2017) l’obbligo di «1) istituire ove non già presente un’unità organizzativa preposta alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale (di seguito “Organizzazione di sicurezza”), in possesso di piena autonomia sia sotto il profilo economico-finanziario che di gestione del personale; 2) garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un componente, munito di legale rappresentanza, che: i) abbia esclusiva cittadinanza italiana; ii) sia munito di idonea abilitazione di sicurezza personale (NOS); iii) abbia delega esclusiva sull’Organizzazione di sicurezza; iv) abbia comunque l’assenso del Governo circa la sua idoneità all’incarico ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale ».

Il Governo ha dunque imposto all’interno degli assetti organizzativi l’istituzione di un’organizzazione aziendale autonoma, segregata e non subordinata al potere gerarchico del consiglio di amministrazione. Il Governo ha altresì imposto all’interno del consiglio di amministrazione la nomina di un amministratore dotato di “delega speciale” ed esclusiva sulla predetta organizzazione di sicurezza.

Il diritto societario stride[6] laddove:

  • l’organizzazione di sicurezza è un’unità organizzativa imposta d’ufficio dal DPCM, mentre il diritto societario pone in capo agli organi delegati (ove sussistenti) l’obbligo di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in capo al consiglio di amministrazione l’obbligo di valutare l’adeguatezza e in capo al collegio sindacale l’obbligo di vigilare sulla stessa;
  • l’organizzazione di sicurezza è in posizione gerarchica del solo amministratore munito di “delega speciale”, e non dell’intero consiglio di amministrazione;
  • il consigliere di amministrazione con “delega speciale” è nominato non dall’assemblea dei soci, non in forza di statuto, ma in esecuzione di un decreto governativo emanato ad hoc; viene da chiedersi cosa succede con le tematiche di parità di genere, come si gestisce il tema del numero di componenti del consiglio di amministrazione che rischia di diventare pari, e le questioni di durata del mandato e compenso dell’amministratore.

Altro elemento di riflessione attenta è quello della responsabilità.

Il rischio pratico che ne deriva in termini di corporate governance è quello di sottrarre al consiglio di amministrazione ogni potere decisionale sugli investimenti relativi alle attività ricomprese nel perimetro dell’organizzazione di sicurezza e per l’effetto il consiglio di amministrazione, non avendo quel fascio di attribuzione a gestire, non dovrebbe essere il soggetto responsabile dell’alta strategia e dell’attività di amministrazione della società, sempre relativamente a quel fascio di attività oggetto di “delega speciale” nei confronti dell’Organizzazione di sicurezza.

Ne sorge dunque un contrasto – o comunque un problema applicativo – rispetto al tradizionale sistema di prerogative del consiglio di amministrazione / amministrazione delegata il cui cardine normativo è l’art. 2381 c.c. Infatti, rispetto alla “delega speciale” non vi sarebbe alcuna attribuzione di prerogative in capo al consiglio di amministrazione, che neppure potrebbe applicare gli ordini poteri di avocare a sé le competenze già delegate. Nel senso che se lo facesse – in compliance con il diritto societario – potrebbe trovarsi a violare le norme di diritto pubblicistico del golden power.

***

In conclusione oggi, in teoria, solo per citare alcuni esempi, il golden power potrebbe riguardare società come Generali, Intesa e Unicredit (assicurazioni e finanza), Ima (packaging), Sia (reti interbancarie, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti), Kedrion (biofarmaceutica, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti), StMicroelectronics (semiconduttori).

Ci sono poi le PMI e le società target del mondo del private equity che vive sulle operazioni straordinarie di M&A. C’è il mondo delle start-up e del venture capital che routano intorno ai rounds per passare dalla fase seed alle scale up e che per la maggior parte operano proprio mediante APP nei nuovi Settori Strategici ad esempio della tecnologia 5G, della robotica, dell’intelligenza artificiale, del trattamento dei dati, della salute, solo per citarne alcuni.

In definitiva, sarà necessario un giusto equilibrio, nell’ambito di una comprensione sistematica del diritto societario e delle norme di protezione degli interessi strategici, per favorire in ultima analisi il mercato nazionale e il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto in un momento così delicato come quello attuale di shock economico oltre che sanitario.


[1] Prevista dall’art. 2 del Decreto-Legge 31 maggio 1994, n. 332 (convertito in Legge 30 luglio 1994, n. 474) e dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia, da ultimo, con la sentenza C- 326/07 del 26 marzo 2009.

[2] Convertito in Legge 11 maggio 2012, n. 56.

[3] Convertito in Legge 18 novembre 2019, n. 133.

[4] Il Decreto Liquidità ha previsto che l’obbligo di notifica di cui all’art. 2, comma 5°, del Decreto Golden Power sia applicabile anche qualora il potenziale acquirente sia semplicemente estero rispetto allo Stato Italiano anche se residenti all’interno dell’Unione Europea (prima invece l’obbligo di notifica sorgeva solo con riferimento a soggetti potenziali acquirenti solo se esterni all’Unione Europea).

[5] (a) THALES ITALIA s.p.a. – Trasferimento del ramo di azienda StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd; (b) SPACE2 s.p.a., LEONARDO FINMECCANICA s.p.a., IN ORBIT s.p.a. e AVIO s.p.a.  – Acquisizione da parte di Space2 s.p.a., di Leonardo-Finmeccanica s.p.a. e di In Orbit s.p.a. della partecipazione in Avio s.p.a. non già detenuta da Leonardo-Finmeccanica s.p.a. e la successiva fusione per incorporazione di Avio s.p.a. in Space2 s.p.a. con contestuale quotazione sul mercato azionario; (c) GE-AVIO s.r.l. – Trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti GE (General Electric) in U.S.A.; (d) PIAGGIO AERO INDUSTRIES s.p.a. – Trasferimento di ramo d’azienda EVO e trasferimento di rami d’azienda progetto “Robur” (componenti motori) e progetto “Perseo” (manutenzione e supporto aviazione civile); (e) TIM s.p.a. – Delibera dell’assemblea degli azionisti ordinari del 4 maggio 2017 e del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017; (f) AVIO s.p.a. e GE AVIO s.r.l. – Sottoscrizione dell’Industrial Agreement e concessione ad Arianegroup GmBh (AGG) di una licenza d’uso per fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il lanciatore Ariane 6; (g) RETI TELEMATICHE ITALIANE s.p.a. – RETELIT – Adozione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti relativa alla nomina di nuovi amministratori della Società per gli esercizi sociali 2018-2020 (h) DEFENCE TECH HOLDING s.r.l. – Acquisizione del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a.; (i) LEONARDO s.p.a. – Concessione nell’ambito del programma ESSOR di licenza alla società tedesca Rohde & Schwarz Gmbh & co. KG per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF.

[6] Sebbene esistano altre normative che potrebbero sembrare similari, ad esempio quelle in materia di Unbundling.

button up site