News

Osservazioni all’articolo 36 del decreto legge 201/2011

(Rosalba Casiraghi, Presidente – Milano, 27 febbraio 2012)


Premesso che è più che condivisibile l’intento di incidere sulla governance di banche, assicurazioni e società finanziarie per garantire l’assenza di commistioni di ruoli e conflitti di interessi, tuttavia si pone la questione se le previsioni dell’art. 36 siano efficaci nel raggiungere tale obiettivo o se invece abbiano conseguenze collaterali negative non secondarie che debbano essere valutate. 
Si sottolinea come già l’osservanza della vigente disciplina normativa più generale in materia di conflitto d’interesse e specifica di divieto di concorrenza, nonché le previsioni del Codice di Autodisciplina per le emittenti titoli, sarebbero di per sé sufficienti a regolare il tema richiamato dall’art. 36. 
Non solo, ma proprio gli amministratori non esecutivi, in particolare gli indipendenti, ed i sindaci nel governo societario assumono il ruolo di vigilare sulla gestione sociale e sui conflitti di interesse, come più volte sottolineato dalle disposizione di Banca d’Italia e dai regolamenti Consob. Ora l’art. 36 contraddice le funzioni di tali figure riproponendo la tesi del rilievo del cumulo degli incarichi nei potenziali effetti restrittivi della concorrenza in quanto tali soggetti agiscono nell’interesse dei soggetti da cui hanno ricevuto i diversi mandati. 
Andrebbe anche maggiormente approfondito quale ruolo anticoncorrenziale possano in concreto ricoprire amministratori non esecutivi, indipendenti e sindaci quando le delibere di competenza degli organi amministrativi in materia di concorrenza sono sottoposte alla vigilanza delle Autorità, mentre per quanto riguarda eventuali pratiche collusive queste, quando illecitamente praticate, risiedono nelle scelte del management e certamente utilizzano canali diversi rispetto alla delibere consiliari. Da questo punto di vista, potrebbe essere utile richiamare gli organi di amministrazione e controllo alle loro responsabilità di verifica dell’operato degli esecutivi e di vigilanza anche in tema di concorrenza, sui cui rischi non vi è sempre la debita attenzione. 

In una nozione di competiitor estesa, secondo la quale banche, assicurazioni, sgr e sim sono tutte fra loro concorrenti, se non appartenenti allo stesso gruppo, si va ad identificare come fenomeno di interlocking directorate una realtà che nella maggioranza dei casi ha poco a che vedere con i temi antitrust. 
Infatti la presenza di soggetti con incarichi plurimi negli organi di amministrazione e controllo nei complessi e variegati mercati finanziari origina da: 
– legami azionari, 
– professionalità specifiche necessarie per ricoprire tali ruoli che si formano proprio tramite la maturazione di esperienze. 

Per quanto riguarda i legami azionari, quale conseguenza dell’ attuazione dell’art. 36 si procederà alla sostituzione degli attuali membri dei consigli d’ amministrazione ( peraltro in numero limitato) con altri soggetti “di fiducia” che pertanto continuerebbero a perpetuare gli eventuali comportamenti con effetti restrittivi della concorrenza. 
Invece per la seconda fattispecie un numero elevato di individui si vedrà costretto a limitare le esperienze ad una alla volta, a discapito delle competenze necessarie a ricoprire ruoli dove la vastità e la complessità delle attività, delle normative e dei meccanismi organizzativi richiede conoscenze particolarmente pregnanti. L’attuazione dell’art 36 da questo punto di vista, si contrappone all’ esigenza, sempre più sottolineata da Banca d’Italia, che i membri degli organi aziendali siano dotati di adeguate professionalità e di competenze diversificate.


  • Condividi articolo:
button up site