Sostenibilità

D.Lgs. 81/2026: rischio ambientale al centro delle responsabilità degli organi sociali

Il nuovo provvedimento normativo fa della tutela ambientale un tema di governance aziendale. Per questo le imprese sono chiamate a rivedere profondamente i loro modelli organizzativi come ci ha spiegato l’avvocato Francesca Falsoni

Francesca Falsoni, partner fondatore dello Studio legale Elli Falsoni

Non un semplice aggiornamento normativo ma un vero e proprio cambio di paradigma per le aziende chiamate a realizzare una profonda maturazione della cultura organizzativa ambientale. Quando si parla di D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, varato in attuazione della Direttiva europea 2024/1203 ed entrato in vigore a giugno 2026, l’avvocato Francesca Falsoni, partner fondatore dello Studio legale Elli Falsoni, non ha dubbi: “Siamo di fronte a un nuovo concetto di compliance interna da sviluppare nell’ottica di un miglioramento di sistema”.

Perché il D.Lgs. 81/2026 segna un cambio di paradigma nella gestione del rischio ambientale rispetto al passato?
Perché sposta il rischio ambientale su un livello differente, da un perimetro tecnico operativo al cuore della responsabilità penale di impresa e anche della governance societaria. Non si limita infatti soltanto a incidere su singole fattispecie ma ridisegna l’impianto della tutela penale ambientale in una logica che è più ampia, in chiave preventiva e anche sistemica. Quindi da una parte questo decreto estende la protezione a ecosistemi, a habitat, a biodiversità, a flora e fauna e interviene anche sull’articolo 452 bis del Codice penale introducendo il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Inoltre, estende la nozione di abusività e rafforza il sistema sanzionatorio.

Dall’altra, introduce presso la procura generale della Corte di cassazione un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, a cui partecipano il procuratore generale presso la stessa suprema corte, i procuratori generali presso le corti d’appello e il procuratore nazionale antimafia. In questo modo i reati ambientali acquistano una centralità che è quasi analoga per struttura a quella della criminalità organizzata. Capiamo quanto tutto ciò rappresenti un impatto dirompente per le imprese chiamate a una profonda riconsiderazione dei propri modelli organizzativi applicati alla tutela dell’ambiente. Quest’ultima non può limitarsi alla sola gestione di aspetti burocratici autorizzativi ma deve essere letta in ottica di presidio per l’impresa che riguarda tanti livelli, dalla produzione alla commercializzazione, passando per la supply chain, la documentazione, i controlli interni e soprattutto i flussi informativi ai vertici.

Alla luce di tutto ciò basta aggiornare la Parte Speciale Ambiente del Modello 231 di controllo interno oppure è necessario un intervento più strutturale che tocchi la qualità dell’organizzazione aziendale e la capacità di prevenire i rischi?
Direi che non basta un semplice aggiornamento del Modello, un documento che descrive l’insieme dei controlli, delle procedure, della gestione, degli aspetti che riguardano il decreto 231 e l’attuazione delle misure preventive adottate dall’organizzazione. Il decreto impone invece un salto organizzativo per l’ente che preveda tutta una serie di altre azioni a cascata. Qualche esempio? La mappatura dei processi sensibili, il sistema delle deleghe delle responsabilità, i controlli di primo e secondo livello, la tracciabilità delle verifiche, i flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza del consiglio di amministrazione e poi la capacità di intercettare anomalie o non conformità, in un’ottica di compliance più ampia.

In che modo il concetto di “colpa di organizzazione” diventa centrale nella valutazione della responsabilità dell’ente per i reati ambientali?
La colpa di organizzazione diventa il vero criterio di lettura di questa responsabilità dell’ente. Emerge quando il reato non è quasi più solo un fatto isolato, ma è il risultato di un deficit di sistema. Alcuni classici esempi consistono nei controlli autorizzativi deboli, nei poteri poco chiari, non definiti, nelle verifiche solo formali, nella documentazione non affidabile, in un insufficiente presidio sui prodotti o sui soggetti terzi, nella mancata reazione ai segnali di anomalia. Il rischio ambientale, in sostanza, viene trattato come un rischio di governance che va gestito ex ante, prima che accada.

Quale ruolo dovrebbero assumere il consiglio di amministrazione, il management e l’Organismo di vigilanza nella prevenzione dei nuovi rischi ambientali introdotti dalla riforma?
Centrale. In particolare, il cda, organo direttivo, è obbligato a svolgere un ruolo di indirizzo strategico, gestendo e trattando il pericolo ambientale come un rischio di impresa, approvando un aggiornamento del modello organizzativo, verificandone l’adeguatezza e poi richiedendo report periodici su pericoli, incidenti, conformità e misure correttive.

Il management, dal canto suo, deve tradurre questo indirizzo strategico in organizzazione concreta, applicando le procedure o i controlli, le autorizzazioni, le verifiche tecniche, i flussi documentali. Infine, l’Organismo di vigilanza è chiamato a consolidare sicuramente il presidio sull’effettività del sistema introducendo per esempio dei flussi informativi ad hoc rispetto ai processi sensibili che riguardano anche i nuovi reati o quelli precedenti rafforzati nelle misure sanzionatorie dal decreto. Utili ovviamente anche audit realizzati da consulenti esterni così come anche il monitoraggio delle anomalie riportate dai flussi informativi.

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