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Sindaci, la Cassazione: “Stop alla responsabilità di posizione”

Le recenti sentenze hanno chiarito che non basta più “esserci” per essere ritenuti colpevoli di omessa vigilanza. Il sindaco deve infatti aver messo in atto una condotta omissiva poco professionale per lungo tempo e questa deve essere causa di un eventuale illecito commesso dall’imprenditore. Il punto di vista dell’esperto

Ugo Lecis, fondatore dello studio LCG-Lecis Cannella Grassi

“Responsabilità di posizione addio”. Per i sindaci non basta più ricoprire semplicemente questo ruolo perché possa automaticamente essere attribuita una colpa nel caso in cui l’impresa commetta illeciti. Secondo l’avvocato Ugo Lecis, fondatore dello studio LCG-Lecis Cannella Grassi e componente di numerosi Organismi di Vigilanza di società anche quotate, di rilevanza nazionale e internazionale, fra cui Eni, le sentenze più recenti come quella della Cassazione numero 12612 del 3 aprile 2026, non fanno altro che consolidare una lettura più matura del ruolo del sindaco. Il risultato è una maggiore valorizzazione e una più precisa definizione del perimetro di responsabilità.

Alla luce dell’orientamento consolidato della Cassazione, come cambia oggi il ruolo del sindaco rispetto al passato in termini di responsabilità penale per omessa vigilanza?

In passato il ragionamento era piuttosto semplice: è successo qualcosa in azienda, l’impresa ha un sindaco, quindi lui non ha vigilato e la responsabilità è sua. Una ricostruzione che soprattutto in alcune pronunce di merito è stata piuttosto frequente. Oggi la giurisprudenza sembra andare in una direzione diversa, più sofisticata e chiara. La responsabilità del sindaco non è più fatta derivare automaticamente dalla carica ricoperta ma al contrario prevede un accertamento rigoroso che inizi in particolare dalla verifica dell’esistenza di un profilo di responsabilità dolosa: la semplice negligenza, in sostanza, non basta ma è necessario verificare che vi sia stata una consapevole accettazione del rischio.

Inoltre, serve un chiaro nesso causale. La Cassazione dice che non basta individuare una mancanza nei controlli ma è necessario dimostrare che senza quella mancanza l’imprenditore non sarebbe riuscito a commettere quell’illecito. In quest’ottica è chiaro che non si possa parlare di un sindaco più o meno responsabile quanto piuttosto di una responsabilità meglio definita. Un approccio giurisprudenziale che valorizza anche il ruolo del sindaco chiamato ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice civile e dal Codice della Crisi d’Impresacon professionalità e indipendenza.

Per anni si è avuta la sensazione che fare il sindaco significasse tenere in mano un parafulmine sperando non venisse mai il temporale, ma le sentenze ci dicono altro: le omissioni devono essere sistematiche e reiterate nel tempo e soltanto se il sindaco, per lungo tempo, ignora segnali evidenti, non pone domande e non sviluppa alcuna dialettica con l’organo amministrativo, allora si potrà sostenere che abbia accettato il rischio delle condotte illecite.

Il confine tra responsabilità civile e penale sembra ruotare attorno al dolo: quali sono, nella pratica, gli elementi più rilevanti per distinguere una semplice negligenza da un comportamento penalmente rilevante?

La differenza principale sta nell’intensità e nelle ripetitività della violazione. Esistono omissioni che hanno un rilievo esclusivamente civilistico e altre che, per gravità, possono assumere rilevanza penale. La Cassazione guarda in primo luogo alla gravità delle omissioni, alla reiterazione nel tempo della condotta negligente e alla sottovalutazione dei segnali di allarme. Una verifica svolta in ritardo non è paragonabile a controlli sistematicamente omessi o peggio a un atteggiamento passivo protratto per anni. In questi casi si può a ipotizzare il dolo eventuale, cioè l’accettazione del rischio che si possa produrre un illecito. Va però, come detto prima, evidenziato anche il collegamento causale e il giudice deve chiedersi se, con una vigilanza corretta, il reato si sarebbe verificato ugualmente.

Considerando che non è necessaria la prova di un accordo collusivo con l’amministratore, ritiene che questa interpretazione ampli eccessivamente il perimetro della responsabilità del sindaco?

Direi di no. Semmai si definiscono ancora di più in maniera minuziosa i contorni delle responsabilità. Pretendere la prova dell’accordo collusivo sarebbe del resto poco realistico, nessuno verbalizza un’intesa fraudolenta. D’altro canto, la giurisprudenza consolidata valorizza altri aspetti: il silenzio sistematico, l’assenza di contestazioni e la mancata reazione davanti a evidenti segnali di anomalie. Se il sindaco per anni si è limitato a prendere atto senza rendersi portavoce di nessuna azione critica allora, tale comportamento può essere interpretato come accettazione del rischio. Il sindaco e il collegio sindacale non devono limitarsi a “registrare” al contrario sono chiamati a verificare, approfondire e fare domande. Non credo quindi che questa interpretazione allarghi in modo irragionevole la responsabilità ma anzi aiuta a definire in maniera chiara i contorni e i confini della “professionalità” del ruolo.

Tra le misure preventive indicate (vigilanza documentata, richieste di chiarimenti, denuncia al tribunale, ecc.), quali sono secondo lei le più efficaci per evitare il rischio di una contestazione penale e perché?

La figura più efficace è sicuramente la vigilanza documentata. Del resto, la migliore tutela per un sindaco è lasciare traccia dell’attività svolta, delle domande poste, delle verifiche effettuate e dele osservazioni critiche mosse. Come ho detto la semplice presa d’atto è pericolosa: occorre invece dimostrare il percorso logico seguito per arrivare a condividere o meno una scelta. Naturalmente esistono strumenti più incisivi, come le richieste formali di chiarimenti o il ricorso al tribunale ma quest’ultimo rappresenta l’extrema ratio. Prima ancora, nel caso un professionista ritenga di non poter operare con serenità e indipendenza, esiste anche la possibilità delle dimissioni, che comunque, ci dice quest’ultima sentenza, non bastano a esonerare il sindaco che fino a quel momento fosse rimasto consapevolmente inerte rispetto ai segnali di allarme che avrebbe dovuto registrare.

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